Prova testimoniale, limiti di valore e motivazione apparente (Cass. civ. Sez. II n. 22915 del 08.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di prova testimoniale, ove il giudice di merito ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto dall’art. 2721 cod. civ., non è tenuto a esporre le ragioni del rigetto dell’istanza, trattandosi di mantenerla entro il suo fisiologico limite di ammissibilità. Il principio opera anche quando il contratto che si assume intercorso tra le parti processuali sia stato stipulato, nella prospettazione, da un falso procuratore e non configuri vendita di cosa altrui. In sede di legittimità, la motivazione è censurabile solo se apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile, o priva dell’attitudine a rendere palese la riferibilità al caso concreto: è esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza.

Il Fatto

La società acquirente conviene in giudizio la società venditrice davanti al Tribunale, chiedendo di dichiarare concluso il contratto di compravendita di una ruspa usata per il prezzo pattuito e di condannare la controparte alla consegna del mezzo. In subordine, domanda il risarcimento del danno corrispondente alla differenza tra il prezzo concordato e quello che l’attrice avrebbe conseguito rivendendo il bene a un terzo.

Il Tribunale rigetta la domanda e la Corte d’appello di Bologna conferma la decisione. I giudici di secondo grado respingono il primo motivo di appello, relativo alla mancata ammissione della prova testimoniale in deroga ai limiti dell’art. 2721 cod. civ., e il secondo, concernente l’errata applicazione dell’art. 1478 cod. civ. La società attrice propone ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi, incentrati sulla violazione dell’art. 329 cod. proc. civ. e dell’art. 1478 cod. civ., e li dichiara manifestamente infondati. Il Collegio dichiara di voler dare continuità al principio secondo cui, in tema di prova testimoniale, il giudice di merito che ritenga di non poter derogare al limite di valore non deve esporre le ragioni del rigetto dell’istanza, perché si limita a mantenerla entro il suo fisiologico limite di ammissibilità, richiamando Sez. II n. 8181 del 2022 e Cass. n. 12111 del 2013.

Sul piano della qualificazione negoziale, la Cassazione rileva che la questione non attiene a un contratto concluso tra una parte e un terzo, bensì alla pretesa di provare il contratto che si assume intercorso proprio tra le parti processuali. Ne deriva l’inapplicabilità del diverso regime invocato dalla ricorrente.

Quanto alla prospettata configurazione del contratto come concluso da falso procuratore, la Corte osserva che la censura è inconcludente sotto due profili convergenti: nessun contratto risulta provato e la contestazione della qualificazione giuridica operata dal giudice di merito è apodittica e meramente assertiva.

Sul versante della motivazione, l’ordinanza ricorda che il suo sindacato è circoscritto alle ipotesi di motivazione apparente, ossia graficamente esistente ma inidonea a rendere percepibile il fondamento della decisione. A tale ipotesi si aggiunge il caso della motivazione di mero stile, che prescinda dall’effettivo sindacato sul fatto. La Corte richiama Sez. VI n. 13977 del 2019, Sez. Un. n. 22232 del 2016 e Sez. Un. n. 2767 del 2023, ribadendo che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ha ridotto il sindacato al “minimo costituzionale”, secondo Sez. Un. n. 8053 e n. 8054 del 2014.

Nel caso concreto nessuna di tali ipotesi ricorre, perché la Corte di merito ha svolto un ragionamento pienamente comprensibile e coerente. La Corte esclude poi la condanna per lite temeraria, non avendo la controricorrente allegato in cosa consistesse il danno economico patito. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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