Usucapione: interruzione solo dal titolare, non dal terzo estraneo (Cass. civ. Sez. II n. 1118 del 11.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 1165 cod. civ. richiama, in quanto compatibili, le disposizioni generali sulla prescrizione e in particolare l’art. 2943 cod. civ., che attribuisce efficacia interruttiva all’atto con cui il titolare del diritto inizia un giudizio. Ne consegue che l’azione diretta al recupero del possesso interrompe l’usucapione solo se proviene dal titolare del diritto e non da un terzo estraneo al rapporto, salvo che questi agisca come rappresentante o mandatario. La domanda deve inoltre essere validamente proposta sotto il profilo della tempestività, della legittimazione e della rappresentanza. Per i diritti reali, rispetto ai quali non opera la solidarietà, gli atti interruttivi compiuti da uno dei comproprietari pro indiviso non estendono i loro effetti agli altri rimasti inerti.

Il Fatto

I coniugi ricorrenti chiedevano accertarsi l’usucapione di due particelle immobiliari che assumevano di possedere ininterrottamente dal 1979, acquistate insieme al complesso di cui facevano parte. La convenuta eccepiva il difetto di interesse e contestava i requisiti dell’art. 1158 cod. civ., sostenendo che il possesso era stato interrotto da una domanda giudiziale di rivendica proposta contro gli attuali ricorrenti da soggetti terzi, indicati come comproprietari in forza di una scrittura privata del 1960.

Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo l’usucapione utilmente interrotta dall’azione di rivendica, benché proposta da soggetti non intestatari delle particelle. La Corte d’Appello rigettava l’appello e condannava i ricorrenti alle spese. La questione arriva in Cassazione sul significato da attribuire all’efficacia interruttiva dell’azione di rivendica.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato. La Corte ricostruisce il rinvio operato dall’art. 1165 cod. civ. alle disposizioni generali sulla prescrizione, che comprende l’art. 2943 cod. civ., intitolato “interruzione da parte del titolare”. Da tale coordinamento discende che l’atto interruttivo deve provenire dal titolare del diritto, non da un terzo estraneo al rapporto.

Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la domanda giudiziale è idonea a interrompere il possesso ad usucapionem solo se diretta al recupero del possesso e validamente proposta quanto a tempestività, legittimazione e rappresentanza. Il terzo può agire soltanto come rappresentante o mandatario del titolare.

Nel caso concreto, i giudici di merito avevano attribuito efficacia interruttiva all’azione di rivendica esercitata da soggetti diversi dalla titolare, alla quale quest’ultima si era limitata ad aderire in primo grado, senza avanzare domande proprie e senza farsi rappresentare. A ciò si aggiunge che tale azione era stata respinta con sentenza passata in giudicato, sicché gli attori non sono stati riconosciuti comproprietari.

È altresì errata, in diritto, l’affermazione secondo cui, per i beni in comunione pro indiviso, gli atti interruttivi posti in essere da uno dei comproprietari estenderebbero i loro effetti agli altri. La giurisprudenza consolidata richiamata dalla Corte esclude un possesso ad usucapionem esercitato su quote ideali indivise e, per i diritti reali rispetto ai quali non vale la solidarietà, i comportamenti dei singoli comproprietari giovano solo a chi li ha posti in essere, non a chi è rimasto inerte.

Il secondo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo. Il terzo, con cui si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, è inammissibile ex art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., in presenza di una “doppia conforme”. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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