Provocazione come scusante penale: diniego per assenza di fatto ingiusto e immediatezza (Cass. pen. Sez. 5 n. 7711 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La causa di non punibilità della provocazione prevista dall’art. 599 cod. pen. ha natura di scusante, non di scriminante, essendo idonea ad eliminare la rimproverabilità della condotta pur in presenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole. L’operatività della scusante richiede la presenza congiunta del fatto ingiusto altrui e dell’immediatezza della reazione, intesa come perdurante attualità dello stato d’ira al momento della condotta, restando esclusa quando il lasso di tempo trascorso trasformi l’impulso emotivo in rancore o rivalsa. L’esercizio del diritto di difesa in sede processuale e l’esito sfavorevole del giudizio non integrano il fatto ingiusto. La provocazione putativa è configurabile solo se l’errore sull’illiceità del fatto altrui sia ragionevole, plausibile e non pretestuoso.

Il Fatto

Il Tribunale di Nola aveva confermato la condanna di un uomo per il delitto di diffamazione, commesso inviando, a distanza di oltre un anno e mezzo dalla conclusione di una causa civile a lui sfavorevole, una e-mail lesiva della reputazione di un avvocato. L’imputato aveva invocato la causa di non punibilità della provocazione, sostenendo di aver agito in stato d’ira per l’attività difensiva svolta dal legale della controparte. Il giudice di appello aveva però escluso i presupposti della scusante per difetto di un fatto ingiusto e d’immediatezza della reazione. Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo motivazione apparente e chiedendo il riconoscimento della provocazione putativa.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha preliminarmente svolto una ricognizione sistematica delle cause di esclusione della punibilità, distinguendo tra scriminanti, scusanti e cause di non punibilità in senso stretto. Nel solco di Sez. U. n. 10381 del 2021, la Corte ha collocato la provocazione nell’ambito delle scusanti, rilevandone la funzione di escludere la colpevolezza in ragione dell’inesigibilità di un comportamento conforme alla norma. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la scusante non elimina l’illiceità del fatto né l’obbligazione risarcitoria.

Quanto ai presupposti, la Corte ha precisato che il fatto ingiusto non può coincidere con l’esercizio del diritto di difesa in sede processuale, dovendo consistere in una condotta ictu oculi contraria alle regole di civile convivenza. Ha inoltre ribadito che lo stato d’ira deve essere attuale nel momento della condotta, risultando incompatibile con la scusante un lasso temporale tale da trasformare l’impulso emotivo in rancore o desiderio di rivalsa, come nel caso in esame, essendo decorsi molti mesi dalla definizione del giudizio civile.

In ordine alla provocazione putativa, la Corte ne ha ammesso la configurabilità quale conseguenza dell’errore ragionevole sull’illiceità del fatto altrui, ma l’ha esclusa nel caso concreto: l’attività difensiva del legale non poteva apparire contraria alle regole della convivenza civile, essendo la decisione sfavorevole frutto esclusivo della valutazione del giudice. Ha quindi dichiarato il ricorso infondato, rigettandolo e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nulla essendo dovuto alla parte civile per la tardività delle sue conclusioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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