Ricorso per cassazione sul sequestro probatorio solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. IV n. 16311 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., con conseguente esclusione del vizio di illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. La censura avente ad oggetto il contenuto motivazionale del provvedimento è pertanto deducibile solo quando si prospetti una motivazione inesistente o meramente apparente, riconducibile alla violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto dall’art. 125 cod. proc. pen. In sede di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale valuta il fumus commissi delicti in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa, ma con riferimento all’idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, aveva parzialmente accolto l’istanza proposta dall’indagato avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero in relazione all’ipotesi di reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, annullando il provvedimento limitatamente ai dispositivi informatici e dichiarando invece inammissibile l’impugnazione concernente la somma di denaro e la sostanza stupefacente. La contestazione riguardava l’acquisto o l’importazione dall’estero, a fini di spaccio, di una sostanza stupefacente del tipo «MDMA» occultata in un plico destinato all’indagato.
Avverso l’ordinanza del Tribunale, l’indagato proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in ordine alla sussistenza del fumus del reato e dei «fondati motivi» di cui all’art. 247 cod. proc. pen. Il ricorrente sosteneva, in particolare, l’insussistenza del fumus in ragione del fatto che l’utenza telefonica indicata sul plico non risultava a lui intestata e che i tabulati avevano agganciato celle compatibili con la sua residenza anche quando egli si trovava ristretto agli arresti domiciliari in luogo diverso.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione ha preliminarmente ricordato che, in materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge. Da tale principio discende che il sindacato di legittimità sulla motivazione non può estendersi all’ipotesi dell’illogicità manifesta, essendo consentito solo denunciare, quale violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente.
La Corte ha quindi richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui, in sede di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale è chiamato a verificare l’astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il fumus in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, senza trasformarsi in un giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa. Tale verifica va condotta con riferimento all’idoneità degli elementi a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha rilevato che il Tribunale di Milano aveva fornito un’articolata motivazione in ordine alla riconducibilità all’indagato, a livello di fumus, della condotta contestata. I giudici del riesame avevano valorizzato la circostanza che il nominativo dell’indagato risultasse indicato quale destinatario del plico contenente lo stupefacente, nonché il riscontro derivante dall’analisi dei tabulati telefonici relativi all’utenza indicata sul plico, che aveva agganciato le celle relative alla sua residenza e al luogo di consegna prima della sua sottoposizione agli arresti domiciliari.
La Corte ha quindi giudicato coerente e privo di vizi logici il ragionamento con cui il Tribunale aveva disatteso le osservazioni difensive relative al perdurante aggancio delle celle anche durante il periodo di restrizione domiciliare, ritenendo tale evenienza suscettibile di una spiegazione alternativa che non sminuiva la portata indiziante degli elementi acquisiti. La censura dedotta dal ricorrente è stata pertanto ritenuta del tutto inammissibile, poiché volta a sollecitare una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità. La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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