Psiconcologo, la legge della Puglia resta valida (Corte cost. n. 161/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha respinto il ricorso del Governo contro la legge della Regione Puglia 10 dicembre 2024, n. 41, che ha istituito un servizio sperimentale di sostegno psicologico per i malati oncologici. La questione sulla materia delle professioni e’ stata dichiarata non fondata, mentre le censure sui conti pubblici sono state dichiarate inammissibili: la legge regionale resta in vigore.
La legge regionale. La legge pugliese introduce, per due anni e in via sperimentale, un servizio di psico-oncologia negli ospedali della Regione. Il servizio offre assistenza psicologica ai pazienti oncologici, alle loro famiglie e al personale dei reparti di oncologia. La Regione puo’ impiegare personale gia’ in servizio oppure assumere professionisti a tempo determinato. L’attivita’ puo’ essere svolta solo da psicologi o medici che abbiano frequentato un corso di specializzazione in psicoterapia di almeno quattro anni, secondo la legge n. 56 del 1989. La copertura finanziaria e’ fissata in un milione e mezzo di euro per il 2024.
I dubbi del Governo. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’intera legge davanti alla Corte costituzionale. Primo motivo: la Regione avrebbe creato dal nulla una nuova figura professionale, lo psiconcologo, che la legge dello Stato non prevede. La Costituzione, all’articolo 117, terzo comma, riserva pero’ allo Stato la definizione dei principi fondamentali in materia di professioni. Secondo motivo: la Puglia e’ impegnata dal 2010 in un piano di rientro dal disavanzo sanitario e non potrebbe sostenere spese diverse da quelle necessarie a garantire i livelli essenziali di assistenza. La nuova spesa violerebbe percio’ anche i principi sul coordinamento della finanza pubblica e i vincoli di bilancio.
Perche’ non e’ nata una nuova professione. La Corte conferma che spetta allo Stato individuare le figure professionali, i loro profili e i titoli che le abilitano. Ma qui, osserva, la legge pugliese non ha fatto nulla di simile. Non ha istituito un nuovo albo. Non ha inventato una scuola di specializzazione in psico-oncologia. Ha invece riservato il servizio proprio e solo a chi la legge statale gia’ abilita alla psicoterapia, richiamando espressamente la legge n. 56 del 1989. La parola psiconcologo indica il ruolo dentro un servizio, non un titolo professionale nuovo. La Corte ricorda che le Regioni possono istituire servizi di assistenza psicologica, purche’ affidati a professionisti abilitati dallo Stato. Aggiunge che il supporto psico-oncologico e’ gia’ previsto dall’accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2019 e che il piano oncologico nazionale 2023-2027 parla dello psiconcologo come psicoterapeuta da inserire nelle equipe che curano i malati di tumore. La norma statale invocata dal Governo, l’articolo 52 del d.P.R. n. 483 del 1997, e’ stata giudicata fuori bersaglio: riguarda solo i requisiti per partecipare ai concorsi nel Servizio sanitario nazionale.
Perche’ le censure sui conti non sono state esaminate. La seconda parte del ricorso non e’ stata decisa nel merito. Il riferimento all’articolo 97 della Costituzione non compariva nella delibera con cui il Consiglio dei ministri aveva autorizzato l’impugnazione, e nei giudizi tra Stato e Regioni delibera e ricorso devono corrispondere. Le altre censure sono state dichiarate inammissibili perche’ motivate in modo insufficiente. Il Governo ha affermato che la legge contrasta con il piano di rientro, ma non ne ha illustrato il contenuto ne’ ha indicato il punto preciso di conflitto. Non ha spiegato perche’ il servizio dovrebbe essere una prestazione in piu’ rispetto ai livelli essenziali. La censura sull’articolo 81 era priva di argomentazione.
Cosa cambia in pratica. Il servizio di psico-oncologia in Puglia puo’ proseguire. I pazienti oncologici e i loro familiari possono contare sul sostegno psicologico previsto dalla legge regionale, affidato a psicologi o medici specializzati in psicoterapia. La decisione chiarisce un punto generale: una Regione puo’ organizzare un servizio sanitario e dargli un nome, purche’ lo affidi a professionisti gia’ abilitati dalla legge statale. Restano fuori dalla pronuncia i profili di spesa: la Corte non ha detto che la legge regionale rispetta il piano di rientro, ha detto che il Governo non ha spiegato in che modo lo violerebbe.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/161