Antenne: illegittima la fideiussione chiesta dalla Regione (Corte cost. n. 108/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 5, comma 3, lettera e), della legge della Regione Molise n. 20 del 2006, che obbligava chi chiede l’autorizzazione per un nuovo impianto di telecomunicazione ad allegare un certificato fideiussorio per gli oneri di smantellamento e ripristino ambientale. Ha invece salvato la lettera d) dello stesso articolo, che impone di allegare un atto di impegno alla corretta manutenzione dell’impianto e al ripristino del sito in caso di disattivazione.
Le due richieste della legge regionale. La legge del Molise del 2006 disciplina l’installazione di impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi per proteggere ambiente e salute dai campi elettromagnetici. La lettera d) chiede un impegno scritto del titolare a rispettare le prescrizioni dell’agenzia regionale per la protezione ambientale e a demolire l’impianto ripristinando il sito quando viene disattivato. La lettera e) chiede in piu’ una garanzia fideiussoria a copertura di quei costi.
Il caso. Una societa’ di telefonia mobile aveva chiesto al Comune di Campobasso l’autorizzazione a costruire un palo alto trenta metri. Il Comune aveva prima negato l’autorizzazione per superamento dei limiti di altezza in zona residenziale. Dopo la sospensione di quel provvedimento da parte del giudice amministrativo, il Comune ha riesaminato la domanda e ha negato di nuovo, questa volta perche’ mancavano l’atto di impegno e il certificato fideiussorio previsti dalla legge regionale.
Il dubbio del giudice. Il Consiglio di Stato, davanti a cui la causa era proseguita, ha sospeso il giudizio e si e’ rivolto alla Corte. Il punto e’ il riparto di competenze fra Stato e Regioni: l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione affida l’ordinamento della comunicazione alla legislazione concorrente, dove le Regioni devono rispettare i principi fondamentali fissati dallo Stato. Uno di questi principi era, all’epoca dei fatti, l’articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, che vietava a tutte le pubbliche amministrazioni di imporre, per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi, oneri o canoni non stabiliti per legge.
Un chiarimento preliminare. La Corte ha respinto la lettura sostenuta dalla Regione e dal Comune, secondo cui i due documenti sarebbero richiesti solo per la messa in esercizio dell’impianto. Il testo regionale parla di autorizzazione per nuovi impianti. Inoltre nessun operatore ricava utilita’ dal solo palo senza segnale, e sdoppiare l’autorizzazione in due fasi contrasta con la disciplina statale, che configura il titolo come atto unico e onnicomprensivo. I due adempimenti vanno quindi allegati fin dalla domanda.
Perche’ l’atto di impegno resta. La Corte osserva che il codice delle comunicazioni elettroniche gia’ impone agli operatori una dichiarazione di impegno a rispettare le norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione e urbanistiche, e gia’ li obbliga a tenere indenne l’amministrazione dalle spese di sistemazione delle aree pubbliche e a ripristinarle a regola d’arte. La norma regionale, su questo punto, si limita a ribadire e specificare un obbligo che esiste gia’. Non aggrava la procedura e non aggiunge oneri.
Perche’ la fideiussione cade. Il certificato fideiussorio, invece, non compare fra i documenti richiesti dalla disciplina statale. Chiederlo significa imporre all’operatore una prestazione di contenuto patrimoniale, perche’ la polizza si stipula pagando. Per la Corte questo viola il divieto dell’articolo 93, la cui funzione e’ garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio: se ogni Regione potesse aggiungere obblighi pecuniari, chi opera in un territorio pagherebbe piu’ di chi opera in un altro. La Corte precisa anche che le Regioni possono aggiungere passaggi procedurali solo per semplificare, non per appesantire.
Cosa cambia in pratica. Nel Molise il Comune non puo’ piu’ pretendere la garanzia fideiussoria come condizione per autorizzare un nuovo impianto. Puo’ invece continuare a chiedere l’atto di impegno alla manutenzione e al ripristino del sito. Restano fermi gli obblighi previsti dalla legge statale: l’operatore deve comunque rimettere in ordine le aree pubbliche coinvolte e tenere indenne l’amministrazione dalle relative spese. La pronuncia riguarda il testo dell’articolo 93 applicabile ai fatti di causa, precedente alla riforma del 2021.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/108