Pubblica utilità e termini d’impugnazione degli atti PNRR (TAR Lazio n. 2203 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La determinazione motivata adottata dal Comitato speciale del CSLLPP, con cui è approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica di un’opera finanziata con il PNRR, produce ex lege la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi degli artt. 12 e seguenti del d.P.R. n. 327/2001, in forza dell’art. 44, comma 6-bis, del d.-l. n. 77/2021. Tale determinazione non è atto meramente preparatorio del procedimento espropriativo, ma atto presupposto autonomamente lesivo, da impugnare immediatamente nel termine di sessanta giorni. La mancata tempestiva impugnazione preclude la deduzione, in sede di gravame del decreto di occupazione, dei vizi degli atti presupposti, ivi compresi i pareri ambientali e paesaggistici e il decreto di VIA. Le censure articolate in via derivata seguono la medesima sorte di quelle riferite all’atto presupposto.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di immobili nel territorio di un comune campano interessati dalla procedura espropriativa per la realizzazione di un lotto della nuova linea ferroviaria ad alta velocità, ha impugnato con ricorso introduttivo gli atti del procedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il decreto di VIA, i pareri della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e della Soprintendenza speciale, nonché l’ordinanza di occupazione d’urgenza dei propri fondi.

Con successivi motivi aggiunti ha contestato l’esito della verifica preventiva dell’interesse archeologico e la mancata attivazione della procedura espropriativa dei beni culturali. Le amministrazioni statali, la società proponente e la società affidataria hanno eccepito, tra l’altro, l’irricevibilità del ricorso per tardività degli atti inerenti all’approvazione del progetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla società resistente. La determinazione n. 7/2022 è stata resa nota al ricorrente con le comunicazioni di cui all’art. 17 del d.P.R. n. 327/2001, notificate nel giugno 2023 e contenenti il collegamento ipertestuale all’atto. Il ricorso risulta notificato solo a dicembre 2023, ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni dell’art. 29 c.p.a., anche tenuto conto della sospensione feriale.

La determinazione conclusiva produce gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità ex art. 44, comma 6-bis, del d.-l. n. 77/2021. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la dichiarazione di pubblica utilità non è atto preparatorio del procedimento espropriativo, ma atto autonomamente lesivo, con preclusione dei motivi attinenti ai suoi vizi in sede di impugnazione del decreto di esproprio (citati Cons. Stato, Sez. IV, n. 6280/2014, Sez. IV n. 1483/2013, Sez. VI n. 1042/2011 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 1802 del 15 marzo 2022).

Sono pertanto irricevibili il quarto e il quinto motivo del ricorso introduttivo, i motivi da sub I a sub VIII e da sub I a sub IV della parte B, nonché le censure dei motivi aggiunti prospettate in via derivata. Stante l’infondatezza delle censure non irricevibili, il Collegio ritiene superfluo delibare le ulteriori eccezioni di rito.

Nel merito, i motivi superstiti sono infondati. Quanto alle garanzie partecipative, l’occupazione d’urgenza ex art. 22-bis del d.P.R. n. 327/2001 è atto di mera attuazione, non richiedendo la comunicazione di avvio del procedimento (citata TAR Veneto, Sez. I, n. 1199 dell’11 settembre 2014). Le particelle occupate non ospitano alcun fabbricato vincolato e risultano di proprietà del ricorrente.

La VPIA è stata correttamente svolta, con trincee archeologiche preventive e parere soprintendentizio favorevole condizionato, con obbligo di sospensione dei lavori in caso di rinvenimenti. La procedura espropriativa dei beni culturali ex artt. 95-98 del d.lgs. n. 42/2004 può attivarsi solo dopo il rinvenimento dei reperti. Ricorso e motivi aggiunti sono in parte irricevibili e in parte respinti, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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