Carta docente precari: ottemperanza della sentenza del giudice del lavoro (TAR Sardegna n. 673 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 (convertito in l. n. 30/1997), deve accogliere il ricorso e condannare l’Amministrazione inadempiente a dare esecuzione al giudicato. Il riconoscimento del beneficio economico della carta elettronica del docente, attribuito dal giudice del lavoro anche al personale docente precario, costituisce un’obbligazione pecuniaria dell’Amministrazione, suscettibile di esecuzione coattiva. In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza nomina fin da subito un commissario ad acta, individuato nella struttura ministeriale competente, con facoltà di delega e con il potere di ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso, senza diritto a compenso trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento in suo favore della somma di euro 1.500,00, da accreditarsi sulla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con interessi e rivalutazione monetaria. La sentenza era passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata all’Amministrazione in data 19 marzo 2025.
Nonostante il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, l’Amministrazione non aveva dato alcun adempimento alla pronuncia.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, accertando la rituale notifica della sentenza del giudice del lavoro, il suo passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, che impone alle Amministrazioni dello Stato di completare le procedure esecutive entro 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il Collegio ha quindi accolto il ricorso, ritenendo fondata la domanda di esecuzione del giudicato. Ha, di conseguenza, condannato l’Amministrazione a riconoscere il beneficio della carta elettronica del docente alla ricorrente, nel termine di 120 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore.
In considerazione della natura seriale del contenzioso e del rischio di ulteriori inadempimenti, il TAR ha nominato fin d’ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente anche a livello territoriale. L’organo commissariale è stato autorizzato a ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, all’istituto del pagamento in conto sospeso, disciplinato dal medesimo art. 14 d.l. n. 669/1996.
La pronuncia ha infine condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta in ragione della serialità del contenzioso, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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