Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2075 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione al giudicato e ne ordina la puntuale esecuzione entro un termine perentorio. Il ricorso per ottemperanza presuppone l’esistenza di un titolo esecutivo passato in giudicato e la persistente inerzia della parte pubblica obbligata. Il commissario ad acta è ausiliario del giudice ed è intrinsecamente obbligato, sicché il suo munus non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere disposta, nella forma degli interessi legali, dalla notificazione della decisione fino all’insediamento dell’ausiliario.
Il Fatto
La ricorrente ha azionato dinanzi al TAR Sicilia il titolo esecutivo rappresentato da una sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, notificata all’amministrazione e non impugnata, dunque passata in giudicato. Chiedeva la condanna del Comune intimato al pagamento delle somme riconosciute in prime cure, oltre interessi, nonché la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la fissazione della penalità di mora.
Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio. La questione è giunta al giudice amministrativo proprio per la mancata esecuzione spontanea del giudicato da parte dell’ente locale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e al decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, decreto legge n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Su tali basi ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento.
In camera di consiglio il difensore ha precisato, su domanda del Presidente, che la distrazione delle spese riguarda esclusivamente quelle del giudizio di ottemperanza, dovendo le ulteriori spese del giudizio di prime cure essere corrisposte direttamente alla ricorrente. Il Collegio ha recepito tale precisazione nel dispositivo.
Il Tribunale ha quindi condannato l’amministrazione a dare puntuale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, nominando per il caso di inutile decorso del termine il commissario ad acta nella persona del Dirigente pro tempore del competente Dipartimento regionale, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo plesso.
Il Collegio ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, n. 2039/2019. Quanto al compenso, ha stabilito che sarà liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con parcella da presentare a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del medesimo decreto, decorrenti dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione. Ha inoltre imposto il deposito telematico tramite la procedura P.A.T. con l’apposito modulo.
Infine, ravvisati i presupposti dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ha disposto a titolo di penalità di mora il pagamento degli interessi legali sull’importo dovuto dalla notificazione della decisione fino all’insediamento del commissario. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, sono poste a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione a favore del difensore antistatario, ed è stato ordinato l’oscuramento delle generalità delle parti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.