Cessazione materia contendere su decurtazioni pensionistiche dopo pronuncia Corte costituzionale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 66 del 19.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale che costituiscono l’oggetto del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, venendo meno l’interesse alla decisione. La declaratoria consegue alla concorde richiesta delle parti ed è coerente con la sopravvenuta carenza di interesse a una pronuncia nel merito. La compensazione integrale delle spese di giudizio è giustificata dalla sopravvenienza della decisione del Giudice delle leggi, che incide sulla stessa ragione dell’azione.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del proprio diritto alla rivalutazione della pensione, corrisposta dalla sede I.N.P.S. territorialmente competente, in conseguenza delle decurtazioni operate dall’Istituto a far data dal 1° gennaio 2023 in applicazione dell’art. 1, commi 309 e 310, legge n. 197/2022.

In via preliminare il ricorrente ha sollecitato la rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità delle richiamate disposizioni, in riferimento agli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 Cost. L’I.N.P.S. si è costituto chiedendo il rigetto del ricorso. Con ordinanza n. 20/2024, su concorde richiesta delle parti, il giudizio è stato sospeso in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione sollevata dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana con ordinanza n. 33/2024. Nelle more, con sentenza n. 19 del 14 febbraio 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni.

La Motivazione della Corte

Preso atto della sopravvenuta pronuncia del Giudice delle leggi, il ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. All’udienza del 5 giugno 2025 la difesa dell’I.N.P.S. si è associata alla richiesta.

Il giudice contabile ha verificato la concorde richiesta di entrambe le parti e ha rilevato che la Corte costituzionale si è effettivamente pronunciata sulle questioni poste nel ricorso. Su tale presupposto ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.

La decisione riposa su un presupposto processuale: venuta meno la questione di legittimità che condizionava la definizione del giudizio, cade l’interesse delle parti a una pronuncia nel merito. Il giudice non entra pertanto nell’esame del diritto alla rivalutazione, ma si limita a prendere atto della sopravvenienza.

Quanto alle spese, la Corte dei conti le ha compensate integralmente, valorizzando la sopravvenienza della decisione costituzionale quale ragioneidonea a giustificare la reciproca soccombenza. Il dispositivo è stato letto ex art. 167, comma 1, c.g.c.

La pronuncia definisce così il giudizio senza affrontare il merito della pretesa sostanziale, lasciando impregiudicata ogni ulteriore iniziativa della parte una volta esaurita la vicenda costituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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