Assegnazione d’ufficio di incarico dirigenziale illegittima se anticipata agli esiti dell’interpello (Corte dei Conti Sez. contr. legittimità n. 12 del 06.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel conferimento di un incarico dirigenziale l’Amministrazione, pur agendo come privato datore di lavoro, è tenuta al rispetto delle regole pubblicistiche dettate dall’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 e del principio di buona amministrazione. L’esigenza di ottimale allocazione delle risorse umane incontra il limite dei principi di trasparenza, non discriminazione e buona fede, da intendersi come non arbitrarietà e ragionevolezza delle scelte. L’assegnazione d’ufficio di un incarico dirigenziale è strumento eccezionale e straordinario, operante solo quando le procedure ordinarie di assegnazione a domanda siano fallite. Essa presuppone la sussistenza di due elementi: che il candidato non sia stato legittimamente prescelto per alcuna delle sedi indicate nella domanda e che il posto di funzione assegnato sia tra quelli rimasti vacanti all’esito della procedura. È pertanto illegittima la nomina d’ufficio disposta prima della formalizzazione degli esiti delle procedure alle quali il dirigente aveva partecipato e senza valutarlo sulle posizioni per cui aveva concorso.

Il Fatto

Il Ministero della cultura – Direzione generale degli archivi, con decreto del 28 luglio 2025, ha conferito d’ufficio, ai sensi dell’art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione della Soprintendenza archivistica e bibliotecaria del Veneto e del Trentino-Alto Adige a un dirigente di ruolo.

Il provvedimento è pervenuto alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità. L’Ufficio di controllo ha richiesto chiarimenti sui presupposti dell’assegnazione d’ufficio, rilevando in particolare che il posto assegnato era stato considerato vacante prima della valutazione delle candidature e che il dirigente non risultava essere stato esaminato per le sedi richieste. Le considerazioni dell’Amministrazione non hanno superato le perplessità, e la questione è stata deferita alla sede collegiale.

La Motivazione della Corte

La Sezione chiarisce anzitutto che la procedura non si sottrae alla legalità pubblicistica. L’Amministrazione, pur agendo come privato datore di lavoro, deve rispettare le regole dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 e il principio generale di buona amministrazione. L’esigenza di allocare al meglio le risorse umane trova quindi un limite nei principi di trasparenza, non discriminazione e negli obblighi di buona fede e correttezza, quali espressione di non arbitrarietà e ragionevolezza delle scelte.

La Corte richiama la propria giurisprudenza contabile, secondo la quale sono illegittimi i conferimenti effettuati senza il rispetto delle forme regolamentari di pubblicità dei posti vacanti e in assenza delle procedure valutative, e ribadisce che il procedimento comparativo serve a contemperare l’interesse dell’Amministrazione di attribuire il posto al più idoneo con la parità di trattamento e le legittime aspirazioni dei soggetti coinvolti.

Nel merito, la Sezione verifica i due presupposti dell’assegnazione d’ufficio. Quanto alla vacanza del posto, con approccio sostanzialistico essa è ritenuta sussistente: i candidati dirigenti interni ed esterni hanno trovato altra collocazione e la Direzione era impossibilitata al ricorso a professionalità esterne, non essendo destinataria di quote ex art. 19, comma 6, sì che, anche rispettando la scansione procedimentale, il posto sarebbe rimasto vacante.

Il secondo presupposto, invece, è insussistente. Il dirigente non è risultato non prescelto per le posizioni indicate nella domanda, ma per almeno una di esse non è stato nemmeno valutato sul presupposto che avesse già ottenuto altro incarico. L’attribuzione d’ufficio è stata deliberata nella riunione plenaria dei direttori generali e nella conferenza dei Capi Dipartimento tenutesi prima che fossero formalizzati gli esiti delle procedure, e solo in un momento successivo l’Amministrazione ha rappresentato l’inadeguatezza del profilo professionale.

Non si configura dunque soltanto un difetto di motivazione, ma un vero e proprio difetto di istruttoria e della procedura: la nomina è stata disposta in un momento antecedente all’espletamento delle singole procedure, con la conseguenza che la candidatura del dirigente per le altre posizioni non è stata valutata. Risultano così lesi la sua legittima aspirazione a essere esaminato e, soprattutto, i principi di trasparenza, non discriminazione e buona amministrazione. Il decreto non può pertanto essere dichiarato conforme a legge, con ricusa del visto e della conseguente registrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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