Pensione di reversibilità all’orfano maggiorenne inabile: onere della vivenza a carico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 140 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione di reversibilità in favore dell’orfano maggiorenne inabile del pensionato deceduto presuppone, ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 1092 del 1973, la contemporanea sussistenza di due requisiti che devono sussistere al momento della morte del dante causa ex art. 86 del medesimo d.P.R.: l’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro e la vivenza a carico del genitore. Il riconoscimento di quest’ultimo requisito costituisce onere probatorio a carico del ricorrente ex art. 2697 cod. civ. e richiede la prova rigorosa che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura quanto meno prevalente al mantenimento del figlio inabile, nonché la non autosufficienza economica dell’orfano. La convivenza con il dante causa al momento del decesso, ancorché non sufficiente da sola, costituisce condizione necessaria ai fini del riconoscimento del requisito.

Il Fatto

La ricorrente, figlia maggiorenne di un pensionato deceduto, ha agito in proprio per sentir accertare e dichiarare il diritto alla pensione di reversibilità, previa disapplicazione del provvedimento con cui l’INPS aveva rigettato la relativa istanza. L’Istituto aveva negato il beneficio per l’assenza del requisito della vivenza a carico alla data del decesso del genitore, non risultando provato il mantenimento abituale e rilevante.

La ricorrente ha dedotto di essere affetta da plurime patologie sussistenti già al momento del decesso paterno e di aver percepito, negli anni di riferimento, redditi inferiori ai limiti di legge, sostenendo che l’apporto economico del genitore fosse stato prevalente e decisivo per il proprio mantenimento. L’INPS, costituitosi, ha eccepito il difetto di prova tanto della vivenza a carico quanto dell’inabilità al proficuo lavoro, evidenziando la pregressa situazione lavorativa della ricorrente e la diversa residenza rispetto al padre.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento. Il beneficio richiesto, costituito dalla reversibilità della pensione del genitore a favore dell’orfano maggiorenne, richiede, ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 1092 del 1973, la contemporanea sussistenza di due requisiti, che ex art. 86 devono sussistere al momento della morte del pensionato: l’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro e la vivenza a carico del genitore deceduto. L’art. 22 l. n. 903 del 1965 stabilisce che la pensione spetta ai figli riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso; l’art. 8 l. n. 222 del 1984 ha precisato i presupposti dell’inabilità come assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. L’assenza anche di uno solo dei requisiti preclude il beneficio.

Nel caso di specie, l’INPS ha negato la prestazione con esclusivo riferimento all’assenza della vivenza a carico, non essendo contestati gli altri requisiti in sede amministrativa. La Corte afferma che il riconoscimento di detto requisito costituisce onere probatorio a carico del ricorrente ex art. 2697 cod. civ. ed è subordinato a condizioni precise: la prova, da fornirsi con particolare rigore, che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura quanto meno prevalente al mantenimento del figlio inabile, secondo il consolidato orientamento di legittimità; la non autosufficienza economica dell’orfano, da accertarsi con riferimento al limite reddituale vigente; in via subordinata, la dimostrazione della convivenza.

La Corte chiarisce un passaggio interpretativo di rilievo. L’affermazione secondo cui la vivenza a carico non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza deve intendersi nel senso che la sola convivenza non è sufficiente a provare il requisito, dovendosi dimostrare anche il carattere prevalente e continuativo del sostentamento, e non nel senso che la convivenza non sia condizione necessaria. A tale approdo la giurisprudenza è pervenuta muovendo da un obiter dictum, poi ripreso, in cui l’INPS aveva prospettato dialetticamente la non necessità della convivenza per concentrare le argomentazioni sulle condizioni economiche. La Corte precisa infine che le circolari INPS non vincolano il giudice, tenuto a giudicare secondo la legge.

Nel merito, la ricorrente non ha fornito le prove della sussistenza della vivenza a carico: non ha dimostrato il pregresso mantenimento continuativo né la prevalenza dei trasferimenti rispetto ai propri redditi, non avendo allegato alcuna prova di versamenti effettuati dal dante causa nel corso degli anni. Tale onere, soggetto alla decadenza risultante dal combinato disposto degli artt. 152, comma 1, lett. e), e 156, comma 2, c.g.c., è rimasto insoddisfatto. A rafforzare la conclusione concorrono ulteriori argomenti: la ricorrente non ha dato conto della propria condizione coniugale fino al 2018, né della pregressa situazione lavorativa (indennità di disoccupazione percepita e attività retribuita fino al 2020), e non sussisteva la convivenza con il genitore, avendo i due residenze diverse al momento del decesso. Il ricorso è pertanto rigettato in quanto infondato, con condanna della ricorrente alle spese legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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