Omessa relata di notifica e improcedibilità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 20941 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., quando il ricorrente omette di depositare nel termine perentorio la relata di notifica della sentenza impugnata, pur dichiarando che essa è stata notificata. La sanzione presidia l’interesse pubblicistico alla verifica d’ufficio della tempestività dell’impugnazione e del formarsi del giudicato. Il difetto di procedibilità è rilevabile d’ufficio e non è sanato dalla mancata contestazione della controricorrente, né dal mero reperimento della copia nel fascicolo d’ufficio. La improcedibilità è compatibile con gli artt. 24 e 111 Cost. e con l’art. 6 CEDU, trattandosi di adempimento preliminare non oneroso e funzionale alla selezione dei ricorsi.
Il Fatto
La banca creditrice conveniva in giudizio il fideiussore per la revocatoria ordinaria del fondo patrimoniale costituito con la moglie, a tutela delle ragioni di credito vantate verso il primo quale garante di una società poi fallita. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d’appello respingeva il gravame confermando la legittimazione concorrente del creditore individuale rispetto alla curatela.
Avverso tale decisione i soccombenti proponevano ricorso per cassazione con unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 2901 cod. civ. e dell’art. 66 legge fallimentare e sostenendo la legittimazione esclusiva della curatela in applicazione della par condicio creditorum.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva in via preliminare che la difesa dei ricorrenti ha allegato che la sentenza impugnata è stata notificata il 17 luglio 2023, mentre la decisione risulta pubblicata il 13 luglio 2023. Il ricorso è stato notificato il 13 ottobre 2023, ovvero il 61mo giorno, non oggetto di proroghe, dalla data di pubblicazione della sentenza gravata.
I ricorrenti non hanno però prodotto, nel termine perentorio previsto, la relata di notifica della sentenza oggetto d’impugnazione, né essa è stata esibita dalla controricorrente. I documenti richiamati nelle memorie difensive sono costituiti dalla decisione e dalla relativa attestazione di conformità, ma non recano la documentazione della notifica con relativa relata.
Il ricorso è dunque improcedibile ai sensi dell’art. 369, n. 2, cod. proc. civ. Non rileva la concorde indicazione del tempo della notifica ad opera della controricorrente, trattandosi di profilo di ordine pubblico processuale indisponibile dalle parti. Sul punto la Corte richiama un consolidato orientamento, tra cui Cass., 05/10/2015, n. 20883, Cass., 07/06/2021, n. 15832 e Cass., Sez. U., 06/07/2022, n. 21349, che sottolinea l’impegno di “autoresponsabilità” processuale della parte.
La Corte ribadisce che il difetto di procedibilità deve essere rilevato d’ufficio e non può essere sanato dalla mancata contestazione della controricorrente. Il termine perentorio per il deposito della relata, ex art. 369 cod. proc. civ. ovvero, eccezionalmente, art. 370, comma 3, cod. proc. civ., è funzionalmente preordinato al riscontro immediato, da parte del giudicante, dell’ordinato svolgersi del giudizio di legittimità. Consentire il recupero dell’omissione a tempo indeterminato, con lo strumento dell’art. 372 cod. proc. civ., vanificherebbe il senso del duplice adempimento.
La improcedibilità è compatibile con il diritto di accesso al giudice, configurandosi nelle fasi di impugnazione e risolvendosi in un adempimento preliminare non oneroso, finalizzato a verificare nell’interesse pubblico il passaggio in giudicato della decisione di merito. La Corte dichiara pertanto improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in complessivi euro 12.200,00, oltre agli accessori di legge.
Nota della Redazione
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