Nessun conto giudiziale per il consegnatario di beni con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 167 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254/2002, presuppone l’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia. Lo spartiacque tra consegnatario di beni mobili per debito di custodia, qualificabile agente contabile, e consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo, risiede esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Il dipendente che ha in uso beni mobili eterogenei, anche a carattere durevole, destinati alle articolazioni funzionali dell’ente, è gravato della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni e non è obbligato alla resa del conto. Il conto meramente riepilogativo e ricognitivo dello stato patrimoniale dell’ente è estraneo all’obbligo, con conseguente improcedibilità del giudizio di conto e restituzione degli atti all’amministrazione.

Il Fatto

Un dipendente comunale, nominato consegnatario di beni mobili di pertinenza dell’ente locale, ha presentato il conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario 2021, riferito a beni mobili e a un presunto debito di custodia sugli stessi. Nella relazione istruttoria il magistrato ha dubitato della qualificazione di consegnatario per debito di custodia, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza.

La Procura regionale ha chiesto la dichiarazione di improcedibilità del giudizio, con restituzione degli atti all’amministrazione. La questione è giunta alla sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte per stabilire se il dipendente fosse effettivamente obbligato alla resa del conto giudiziale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato che la gestione oggetto del conto non riguarda beni mobili o “materie” per le quali il consegnatario abbia debito di custodia. Si tratta invece di un conto meramente riepilogativo e ricognitivo, riferito a beni eterogenei di natura diversa, anche a carattere durevole, in uso presso le articolazioni del Comune e riconducibili allo stato patrimoniale dell’ente.

Per tali beni si configura un mero debito di vigilanza, che li esclude dall’obbligo di resa del conto giudiziale, secondo canoni consolidati nella pluriennale giurisprudenza contabile, espressamente richiamata, tra cui pronunce della Sezione giurisdizionale Piemonte (sentenze n. 354 del 2021, n. 362 del 2022 e n. 219 del 2023).

L’elemento tassativo e ineludibile che distingue le due posizioni è individuato esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Solo i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio determinano un incremento o decremento degli oggetti ricevuti in consegna, con configurazione di un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito. Da tale presupposto discende che l’obbligo di resa del conto, anche negli enti locali, non può prescindere dall’identificazione di un effettivo debito di custodia, del quale è investito soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’ente e alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative.

La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’ente, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e della gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio.

Nel caso concreto la Corte ha escluso che fosse individuabile un debito di custodia, per la natura eterogenea dei beni e per l’assenza di una tipica gestione di “cassa” o di “magazzino”, emergendo una mera elencazione ricognitiva attinente allo stato patrimoniale del Comune. Ha quindi dichiarato improcedibile il giudizio relativo al conto giudiziale per l’esercizio 2021, disponendo la restituzione del conto all’amministrazione, nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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