Inappellabilità nel merito delle questioni di fatto in materia pensionistica (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 13 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia pensionistica l’appello alla Corte dei conti è limitato alle sole questioni di diritto, restando inibito allo scrutinio del giudice di secondo grado il riesame delle questioni di fatto. È pertanto inammissibile, ai sensi dell’art. 170 c.g.c., l’appello che contesti la ricostruzione in punto di fatto operata dal giudice di primo grado, anche quando deduca un preteso errore di fatto risultante dai documenti di causa. La cognizione del giudice di appello non si estende alla rivalutazione del materiale probatorio né all’apprezzamento dei fatti storici posti a fondamento della domanda. Il vizio prospettato, ove pure sussistente, attiene a questioni non deducibili in sede di gravame, con conseguente declaratoria di inammissibilità e compensazione delle spese trattandosi di pronuncia di mero rito.
Il Fatto
Un pensionato, già appartenente alla Polizia di Stato, ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto le sue domande in materia di ricongiunzione e riscatto di periodi assicurativi. L’odierno appellante aveva chiesto, in particolare, il riconoscimento della supervalutazione contributiva ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 165/1997, con riferimento a una domanda presentata nel 2020, e di veder esitata una domanda di ricongiunzione/riscatto risalente al novembre 1993, rinvenuta negli atti dell’amministrazione di appartenenza solo nel giugno 2020.
Il giudice di prime cure aveva fondato il rigetto sull’irrevocabilità della domanda di ricongiunzione, essendo intervenuta l’accettazione degli oneri contributivi e il relativo pagamento, e sul fatto che il petitum riguardasse esclusivamente la maggiorazione di 1/5 e non il computo ai sensi del d.lgs. n. 165/1997. L’appellante ha contestato tale decisione deducendo un errore di fatto del primo giudice.
La Motivazione della Corte
Il Collegio d’appello ha esaminato prioritariamente la questione di rito, rilevando che il gravame si articola su due domande, entrambe incentrate su un asserito errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure. Secondo l’appellante, la decisione impugnata sarebbe pervenuta a conclusioni erronee sulla base di un presupposto fallace, sebbene di ordine squisitamente fattuale e, in tesi, documentalmente smentito dagli atti.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nei giudizi in materia pensionistica, i motivi di appello sono limitati alle sole questioni di diritto, restando inibito lo scrutinio delle questioni di fatto, non deducibili a pena di inammissibilità. La delimitazione del perimetro cognitivo del giudice di secondo grado deriva dalla disciplina dell’art. 170 c.g.c., che configura un appello a critica vincolata.
Con riguardo alla prima richiesta, relativa al riscatto della supervalutazione, l’appellante ha contestato la ricostruzione fattuale operata dal giudice di prime cure circa l’oggetto della domanda amministrativa. Il Collegio ha qualificato tale censura come attinente a un presupposto di ordine fattuale, esulante dalla cognizione del giudice d’appello.
Analoghe conclusioni sono state raggiunte per la seconda domanda, concernente il diritto a veder esitata l’istanza di ricongiunzione del 1993. L’appellante ha sostenuto che l’accettazione degli oneri e il pagamento riguardassero la diversa pratica scaturita dalla domanda del 1995 e che nessuna decadenza fosse maturata rispetto all’istanza rinvenuta nel 2020. Anche tale censura è stata ritenuta incentrata su un presupposto di fatto non deducibile in sede di appello.
Il Collegio ha quindi dichiarato l’appello inammissibile per violazione dell’art. 170 c.g.c., vertendo su questioni di fatto esorbitanti dal perimetro di cognizione del giudice di secondo grado. Trattandosi di pronuncia di mero rito, ha disposto la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c. tra le parti costituite, nulla disponendo verso il Ministero dell’Interno non costituito.
Nota della Redazione
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