Inammissibile l’azione di mero accertamento della causa di servizio prima della pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 28 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi pensionistici dinanzi alla Corte dei conti è inammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 174/2016, l’azione con cui il dipendente ancora in servizio chieda il mero accertamento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità, quale presupposto del futuro trattamento di privilegio. Difetta, infatti, un previo provvedimento dell’INPS, ente istituzionalmente competente a provvedere sulla domanda di pensione privilegiata: l’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001, norma regolamentare, non può derogare alla norma primaria né al principio del contraddittorio procedimentale. L’azione è altresì carente sotto il profilo dell’interesse ad agire, perché il pregiudizio è solo eventuale, e il giudizio pensionistico di mero accertamento non può avere a oggetto un fatto, qual è la verifica medico-legale della causa di servizio, ma solo il diritto nella sua interezza.
Il Fatto
Il ricorrente, luogotenente della Marina Militare in servizio, aveva ottenuto in passato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una prima infermità, con concessione dell’equo indennizzo. A fronte di un aggravamento lamentato a partire dal 2020, ha presentato una nuova domanda per il riconoscimento di ulteriori patologie e per il correlato beneficio indennitario.
La C.M.O. di Taranto ha giudicato l’infermità ascrivibile alla tabella A, categoria 8^; il Comitato di verifica per le cause di servizio ha invece espresso parere negativo, ritenendo la patologia di natura degenerativa e non rapportabile al servizio. L’Amministrazione ha quindi rigettato l’istanza. Il ricorrente ha impugnato il decreto davanti alla Corte dei conti, chiedendo l’accertamento della causa di servizio e, in via istruttoria, una CTU. Il Ministero della Difesa ha eccepito il difetto di giurisdizione e, in subordine, di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il giudice dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, convenuto per il parere reso dal Comitato di verifica: gli organi medico-legali che rendono pareri nel procedimento amministrativo pongono atti endoprocedimentali, privi di lesività immediata, e nei giudizi pensionistici la legittimazione spetta all’INPS.
Nel merito, la Corte rileva che il ricorso non tende al riconoscimento dell’equo indennizzo, ma solo al futuro trattamento di privilegio. Manca però un formale provvedimento di diniego su una pertinente domanda rivolta all’ente previdenziale: di qui l’inammissibilità ex art. 153, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 174/2016.
Il giudice prende espressamente le distanze da Sezioni Riunite n. 12/2023, che aveva ammesso l’accertamento anticipato della causa di servizio in costanza di rapporto. L’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001, norma regolamentare, non può prevalere sulle norme primarie né sui principi generali, secondo il principio di gerarchia delle fonti. Ammettere l’azione significherebbe attribuire un bene della vita senza che l’INPS possa interloquire, in violazione del contraddittorio. Nemmeno è condivisibile l’interpretazione analogica della norma, di portata eccezionale e riferita al solo esito favorevole.
Sotto altro profilo, difetta l’interesse ad agire: il pregiudizio prospettato è solo eventuale, poiché il diritto alla pensione privilegiata è fattispecie complessa. Il giudizio pensionistico di mero accertamento non può avere a oggetto fatti isolati, ma solo il diritto nella sua interezza: la verifica della causa di servizio implica valutazioni medico-legali estranee al piano del diritto.
La Corte osserva infine che la tutela del dipendente è assicurata davanti al giudice amministrativo. Il ricorso è pertanto inammissibile e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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