Rigetto della domanda di quiescenza per omesso versamento dell’onere di ricongiunzione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 240 del 24.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trattamento pensionistico del personale della Polizia penitenziaria, il requisito contributivo utile alla collocazione in quiescenza si perfeziona solo con l’effettivo versamento dell’onere di ricongiunzione. L’omesso pagamento è riconducibile al dipendente, che è tenuto a verificare la presenza della trattenuta stipendiale sul cedolino e può riproporre l’istanza una volta ricevuta la comunicazione di rigetto. Il conseguente diniego dell’amministrazione è legittimo e la domanda risarcitoria, priva di autonoma prova del danno, resta assorbita nel rigetto.
Il Fatto
Il ricorrente ha convenuto in giudizio il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, dopo che il TAR Lazio-Roma, con la sentenza n. 10351/2021 depositata l’08.10.2021, aveva declinato la propria giurisdizione. Riassunta la causa davanti alla Corte dei conti, ha chiesto l’annullamento della nota prot. n. 02949 del 21.05.2020, con cui era stata revocata la precedente nota Gdap n. 83906 dell’11.03.2020 e respinta l’istanza di collocamento in quiescenza a decorrere dal 05.04.2021, per anzianità contributiva ritenuta insufficiente.
Il ricorrente ha domandato in via principale l’assenso alla domanda di quiescenza, in via subordinata il diritto a ripresentare la domanda di ricongiunzione senza oneri a proprio carico, e in ogni caso il risarcimento dei danni. Il resistente ha eccepito la tardività della riassunzione e, nel merito, l’infondatezza della pretesa, rilevando che la mancata attuazione della ricongiunzione era desumibile dal cedolino stipendiale e che il ricorrente poteva presentare nuova istanza.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione preliminare e ritiene tempestiva la riassunzione del ricorso, superando così il primo rilievo difensivo del resistente.
Nel merito, il Collegio muove dalla documentazione in atti, dalla quale risulta che l’istanza di collocamento in quiescenza è stata rigettata perché non è stato versato l’onere previsto per la ricongiunzione. Il mancato perfezionamento del requisito contributivo dipende, dunque, da un adempimento economico non eseguito.
La Corte individua il fondamento del diniego nella riconducibilità dell’omesso versamento al ricorrente. Si tratta di prestazione dovuta dal dipendente ai fini del riscatto, sicché egli avrebbe dovuto verificare la presenza della relativa trattenuta stipendiale sul cedolino. L’argomento vale a escludere che l’inadempimento possa essere imputato all’amministrazione.
Il Collegio aggiunge che il ricorrente aveva comunque la possibilità di chiedere nuovamente la ricongiunzione dopo aver ricevuto la comunicazione di rigetto. L’ordinamento gli offriva quindi uno strumento per rimediare alla mancata costituzione del requisito, senza che ciò comportasse alcun automatismo favorevole in sede giudiziale.
Da queste premesse discende il rigetto della domanda principale e, in via derivata, dell’istanza risarcitoria, non risultando autonomi profili di danno. Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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