Responsabilità contabile dei dirigenti comunali e specificità dell’apporto causale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 516 del 20.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa per danno erariale, la domanda della Procura contabile che si limiti a contestare una generica “gestione caotica” degli obblighi contrattuali, senza individuare lo specifico apporto causale di ciascun convenuto, non consente la condanna. Grava sull’Organo requirente l’onere di allegare e provare, per ogni singolo dirigente, la condotta concretamente esigibile e non tenuta, tanto più quanto più breve sia stata la durata dell’incarico. La colpa grave non può essere desunta dalla posizione rivestita né dalla mera inerzia, occorrendo la prova della conoscibilità, prevedibilità ed evitabilità dell’evento lesivo.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio sette soggetti, dirigenti e responsabili di unità organizzative del Dipartimento Patrimonio di Roma Capitale, contestando un danno complessivo di € 696.288,70. La vicenda trae origine dalle morosità maturate nei canoni di locazione di un immobile comunale per gli anni 2008-2012 e dal conseguente decreto ingiuntivo ottenuto dalla società locatrice, divenuto definitivo per la mancata opposizione dell’Amministrazione.
Il Commissario ad acta, nominato in sede di ottemperanza, ha riconosciuto la legittimità di un debito fuori bilancio di € 815.294,08, liquidandolo nel 2021. La Procura ha scomposto il danno in due poste: gli interessi legali maturati sui canoni non versati fino al 31.12.2020, addebitati a tutti i convenuti, e la somma di € 587.385,31 relativa a una fattura del 2008 asseritamente pagata due volte, imputata in via esclusiva a una sola dirigente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta dapprima le eccezioni preliminari — sospensione del giudizio, nullità dell’atto di citazione, prescrizione — ma le supera applicando il principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che consente di risolvere il giudizio sulla questione di merito di più semplice soluzione.
Nel merito, la tesi attorea è respinta. L’atto di citazione non delinea lo specifico apporto causale di ciascun convenuto né esplicita i connotati tipici del comportamento omissivo gravemente colposo contestato con riferimento alle distinte poste di danno. Quanto agli interessi legali, la Procura non ha argomentato le ragioni del loro maturare per le singole fatture né ha considerato il contributo di altri uffici comunque coinvolti, come la Ragioneria, o i motivi tecnici e amministrativi che possono aver inciso sui ritardi di liquidazione.
Il Collegio censura poi l’addebito riferito a un arco temporale così lungo (2008-2020) senza tener conto dell’apporto dei dirigenti che si sono succeduti nei medesimi uffici. Per i convenuti con incarichi di brevissima durata si sarebbe dovuta dimostrare la condotta contraria esigibile, tanto più necessaria quanto più breve è stato l’incarico: in alcuni casi gli interessi addebitati si riferiscono a periodi anteriori alla qualifica stessa.
Quanto alla seconda posta, la Corte rileva che la nota dell’Avvocatura con il decreto ingiuntivo non è mai pervenuta alla dirigente convenuta, essendo stata trasmessa direttamente al responsabile del Servizio competente per la gestione dei fitti passivi. Quest’ultimo, pur avendo svolto un ruolo determinante, è rimasto estraneo al giudizio. Manca inoltre l’indicazione della condotta concretamente esigibile, tenuto conto dell’assetto organizzativo e delle difficoltà della Ragioneria a quietanzare i mandati.
Il Collegio esclude infine che ricorrano i parametri della colpa grave elaborati dalla giurisprudenza contabile — l'”intensa negligenza”, la “sprezzante trascuratezza dei propri doveri”, la “macroscopica violazione delle norme” — richiamando i precedenti delle Sezioni di appello n. 637/2015 e n. 303/2018. I convenuti sono pertanto assolti, con liquidazione delle spese di lite a carico di Roma Capitale secondo il DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022.
Nota della Redazione
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