Cessata materia del contendere e compensazione delle spese per contrasti giurisprudenziali (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 333 del 11.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, la cessata materia del contendere va dichiarata quando l’ente previdenziale, in corso di causa, riconosca la pretesa del ricorrente, rendendo così inutile la prosecuzione del giudizio. La compensazione delle spese di lite trova giustificazione quando la questione controversa sia caratterizzata dall’esistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali, da recenti pronunce delle Sezioni riunite e da un sopravvenuto intervento legislativo. In tale ipotesi il giudice può disporre la compensazione delle competenze legali, con nulla per le spese di giudizio, anche in presenza di una soccombenza virtuale dell’ente resistente. La declaratoria di contumacia del resistente non impedisce la definizione del giudizio nei termini suddetti.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato, ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico mediante applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, richiamando l’art. 1, comma 101, della legge n. 234 del 2021. Ha domandato la condanna dell’INPS all’applicazione dell’aliquota del 2,445 a far data dal congedo, con vittoria delle spese da distrarre a favore del procuratore antistatario.
Con successiva nota il ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere, avendo il resistente provveduto alla domanda, insistendo comunque per la condanna alle spese di lite in virtù della soccombenza virtuale. All’udienza del 10/07/2024, assenti le parti, è stata data lettura del dispositivo.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il giudice monocratico ha dichiarato la contumacia dell’INPS, che non si è costituito in giudizio. Nel merito, tenuto conto della richiesta del ricorrente e dell’intervenuto riconoscimento della pretesa da parte dell’ente previdenziale, ha dichiarato la cessata materia del contendere.
Sulla regolazione delle spese, la Corte ha ritenuto di disporre la compensazione delle competenze legali, con nulla per le spese di giudizio. La decisione si fonda su tre elementi espressamente indicati: l’esistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali sulla questione, le recenti pronunce delle Sezioni riunite e il sopravvenuto intervento legislativo.
Il percorso argomentativo è essenziale. Il giudice riconosce che la domanda del ricorrente è stata soddisfatta in corso di causa e che la soccombenza virtuale dell’ente resistente avrebbe astrattamente potuto giustificare la condanna alle spese. Tuttavia, il quadro di incertezza normativa e giurisprudenziale, alimentato dalle pronunce delle Sezioni riunite e dalla legge di bilancio 2022, rende giustificata la compensazione.
La pronuncia definisce così il giudizio senza esaminare nel merito la questione di fondo relativa al calcolo dell’aliquota pensionistica, limitandosi a prendere atto della cessazione della materia del contendere. Il dispositivo fissa infine in sessanta giorni il termine per il deposito della sentenza e manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Nota della Redazione
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