Annullabilità per errore della quietanza liberatoria e irrilevanza della scusabilità (Cass. civ. Sez. III n. 25494 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di annullamento di un atto unilaterale per errore vizio del consenso, la scusabilità dell’errore è irrilevante, dovendosi avere riguardo soltanto alla sua essenzialità e alla sua riconoscibilità da parte dell’altro contraente. L’atto unilaterale tra vivi avente contenuto patrimoniale soggiacque, ai sensi dell’art. 1324 cod. civ., alle norme che regolano i contratti, comprese quelle sull’annullamento, in quanto compatibili. L’essenzialità e la riconoscibilità dell’errore costituiscono presupposti di fatto che il giudice di merito deve accertare, non potendo esaurire la propria valutazione nella mera imputabilità dell’errore al dichiarante. L’art. 2036, primo comma, cod. civ., che richiede la scusabilità dell’errore ai fini della ripetizione dell’indebito, non deroga a tale regola, poiché opera sul piano della restituzione del pagamento e non su quello dell’invalidità negoziale per vizio del consenso.
Il Fatto
Nell’ambito di un’iniziativa promozionale patrocinata da un ente pubblico locale e promossa da un’agenzia provinciale per l’energia, il consumatore stipulava con una società un contratto avente a oggetto la realizzazione e la gestione produttiva di un impianto fotovoltaico, finanziato mediante un contratto di finanziamento concluso con la banca ricorrente. La società incaricata si era impegnata a rimborsare le rate del finanziamento, oltre che a curare la manutenzione dell’impianto e a trasferire gli incentivi statali.
A seguito dell’inadempimento della società costruttrice, il consumatore comunicava alla banca la volontà di interrompere il pagamento delle rate. La banca, con una comunicazione dell’aprile 2011, dichiarava di non avere più nulla a pretendere in forza del contratto e si impegnava a restituire le rate già versate; non provvedendo alla restituzione, il consumatore otteneva un decreto ingiuntivo. La banca si opponeva, deducendo che la dichiarazione liberatoria era stata revocata con una successiva comunicazione dell’aprile 2012, dopo che una verifica in loco aveva accertato la consegna degli impianti. Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione e il Tribunale confermava, ritenendo irrilevante l’errore perché a essa imputabile. La banca ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 1236, 1324, 1429, 1431 e 1442 cod. civ., per avere il tribunale reputato irrilevante l’errore compiuto all’atto della quietanza liberatoria per il solo fatto che fosse imputabile alla banca. La Corte ritiene il motivo fondato.
Il giudice di merito si è limitato ad affermare che l’eventuale errore sarebbe riconducibile soltanto alla banca, che avrebbe potuto consultarsi con la società costruttrice prima della remissione. La Corte osserva che, nella specie, l’errore è stato fatto valere non con un’azione di annullamento, ma opposto all’esecuzione del contratto ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1442 cod. civ.; resta dunque da stabilire se il vizio negoziale sussista.
Il principio è che, ai fini dell’annullamento per errore, è irrilevante la scusabilità dell’errore, dovendosi avere riguardo soltanto alla sua essenzialità e alla sua riconoscibilità da parte dell’altro contraente. La Corte richiama al riguardo Cass. n. 31078 del 2019, Cass. n. 23409 del 2022, Cass. n. 24738 del 2017, Cass. n. 542 del 2006 e Cass. n. 9141 del 2025. Nessuna valutazione sull’essenzialità e sulla riconoscibilità del vizio emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, che trascura di considerare come la sussistenza del vizio dipenda dall’accertamento dei relativi presupposti di fatto.
La Corte chiarisce che l’assetto degli scambi voluto dal legislatore non è ispirato né alla teoria pura della dichiarazione né a quella della pura volontà, ma all’equo contemperamento degli interessi in conflitto: l’annullamento è consentito non quando l’errore sia meramente determinante, ma quando ne ricorrano l’essenzialità e, insieme, la riconoscibilità, così tutelando l’affidamento ragionevole della controparte. Non costituisce eccezione la norma dell’art. 2036, primo comma, cod. civ., che richiede l’errore scusabile per la ripetizione dell’indebito, perché essa non può riferirsi all’ipotesi di un negozio invalido per vizio del consenso. Viene inoltre escluso il contrasto con Cass. n. 5384 del 2024, perché in quel caso la Corte ravvisò una causa di inammissibilità non sussistente nella specie.
Il secondo e il terzo motivo — che denunciano rispettivamente la mancata qualificazione della quietanza come riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 1988 cod. civ. e l’omesso esame del fatto decisivo della consegna dell’impianto, con formazione del giudicato interno in primo grado — sono assorbiti dall’accoglimento del primo. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Cassino, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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