Autosufficienza del ricorso e sindacato sul minimo costituzionale della motivazione (Cass. civ. Sez. I n. 5426 del 29.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia alcun cenno nella sentenza impugnata, il ricorso è inammissibile ove non alleghi l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito e non indichi in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. A tale onere non può supplire il contenuto della memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., destinata solo a illustrare le censure già proposte. La nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, ha ridotto al minimo costituzionale il sindacato di legittimità sulla motivazione: è denunciabile la sola anomalia che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, consistente nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, restando esclusa ogni rilevanza del difetto di sufficienza.
Il Fatto
Una società aveva convenuto in giudizio la banca per far accertare l’illegittimità della gestione di un conto corrente ordinario e di rapporti accessori, lamentando l’applicazione di interessi ultralegali non pattuiti, la capitalizzazione degli interessi e l’addebito di una commissione di massimo scoperto mai concordata, oltre all’inadempimento degli obblighi informativi su tre contratti derivati. Il tribunale aveva accolto in parte la domanda, condannando l’istituto alla restituzione di una somma per indebite competenze.
La società aveva proposto appello avverso la decisione, chiedendo la riforma delle statuizioni sfavorevoli. La Corte di appello di Salerno aveva respinto il gravame con sentenza del 24 gennaio 2020, n. 88, confermando le valutazioni di primo grado sulla consulenza tecnica, sull’applicazione della disciplina sulla capitalizzazione degli interessi e sui contratti derivati. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, cui la banca ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava la mancata rilevazione del deposito tardivo, da parte della banca, di un documento ritenuto decisivo, prodotto oltre il termine di cui all’art. 183, comma 6, cod. proc. civ. La Corte lo dichiara inammissibile, poiché la sentenza impugnata non contiene alcun riferimento alla questione. Richiamando il consolidato orientamento di legittimità — Cass. n. 25909 del 2021, Cass. nn. 5131 e 9434 del 2023, Cass. n. 2607 del 2024 — i giudici ribadiscono che il ricorrente deve allegare la deduzione in sede di merito e individuare il preciso atto in cui essa è avvenuta. La memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. non può supplire a tale onere né eliminare cause di inammissibilità.
Il secondo e il terzo motivo — riguardanti la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e delle norme in materia di anatocismo nonché della delibera CICR del 9 febbraio 2000 — sono esaminati congiuntamente e dichiarati infondati. La loro sorte dipende dalla conferma dell’inammissibilità del primo motivo, con conseguente impossibilità di contestare in sede di legittimità l’utilizzo del documento valorizzato dal giudice di prime cure.
Il quarto motivo denunciava la nullità della sentenza per difetto di motivazione sostanziale. La Corte ricostruisce il perimetro del vizio alla luce della riforma del 2012: rilevano la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto inconciliabile e l’incomprensibilità, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e, da ultimo, di Cass. n. 4073 del 2024. Per la conformità al modello dell’art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. non è necessario che il giudice esamini ogni argomentazione delle parti: basta che indichi le ragioni del proprio convincimento, implicitamente rigettando le tesi con esse incompatibili.
Il quinto motivo lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella posteriorità del contratto quadro rispetto a un contratto derivato. La Corte lo dichiara inammissibile: la doglianza non chiarisce, a fronte del silenzio della sentenza, se la questione fu sottoposta in appello negli stessi termini, né indica quando il documento fu prodotto. Nel respingere il gravame sui derivati, la corte territoriale aveva comunque rimarcato la mancanza di prova del danno, ragione più liquida su cui nessuna censura specifica è stata formulata. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese e integrazione del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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