Distrazione spese non implica rinuncia al gratuito patrocinio (Cass. civ. Sez. II n. 8294 del 27.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione dell’istanza di distrazione delle spese da parte del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio. I due istituti operano su piani diversi: il gratuito patrocinio garantisce alla parte non abbiente l’effettività del diritto di difesa, la distrazione attribuisce al difensore un diritto in rem propriam. Il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all’assistenza dello Stato per le spese del processo. La rinuncia può provenire solo dal titolare del beneficio. Il patrocinio a spese dello Stato è revocabile unicamente nelle ipotesi tipizzate dall’art. 136 d.P.R. n. 115/2002, norma eccezionale non applicabile analogicamente.
Il Fatto
Il ricorrente era stato ammesso in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato dal competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati nell’ambito di un procedimento civile. Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, aveva poi revocato l’ammissione ritenendo che il difensore, con la richiesta di distrazione delle spese e la dichiarazione di anticipatario, avesse implicitamente rinunciato al beneficio.
L’opposizione proposta dall’interessato veniva disattesa con richiamo a un orientamento di legittimità. Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Le Sezioni Unite, dirimendo un contrasto sul punto, hanno affermato che la presentazione dell’istanza di distrazione delle spese da parte del difensore della parte ammessa al patrocinio non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito.
Il fondamento della soluzione risiede nella diversità di finalità e di piano operativo dei due istituti. Il gratuito patrocinio è volto a garantire alla parte non abbiente l’effettività del diritto di difesa. La distrazione delle spese attribuisce invece al difensore un diritto in rem propriam. Ne consegue che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte.
Tra questi diritti rientra il diritto soggettivo all’assistenza dello Stato per le spese del processo. La rinuncia a tale diritto può provenire esclusivamente dal titolare del beneficio. La Corte ha inoltre precisato che il patrocinio a spese dello Stato è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate dall’art. 136 d.P.R. n. 115/2002, norma di natura eccezionale e come tale non applicabile analogicamente.
Su questa base la Cassazione ha accolto il ricorso, cassato il provvedimento impugnato e rinviato al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio dovrà adeguarsi al principio di diritto enunciato.
Nota della Redazione
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