Omessa pronuncia sull’opposizione all’indennizzo per durata irragionevole del processo (Cass. civ. Sez. II n. 11390 del 29.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Integra il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il decreto della corte d’appello che, decidendo sull’opposizione avverso il rigetto della domanda di equo indennizzo per irragionevole durata del processo, si pronunci su una sola parte delle domande proposte e trascuri quelle degli altri istanti. Il giudice dell’opposizione è tenuto a esaminare tutte le domande congiuntamente introdotte, ancorché alcune di esse siano avanzate in proprio e altre in qualità di eredi. Il vizio comporta cassazione con rinvio al giudice di merito in diversa composizione, restando ferma la statuizione non impugnata.

Il Fatto

Alcuni ricorrenti avevano promosso davanti al Tribunale di Messina un processo protrattosi dal 2011 al 2019, chiedendone il riconoscimento dell’indennizzo da eccessiva durata. Il ricorso originario era stato proposto anche da una società e da altri soggetti, oltre che da una persona poi deceduta.

Rigettata in primo grado l’istanza, i ricorrenti proposero opposizione davanti alla Corte d’Appello di Messina, che la rigettò rilevando la mancata produzione della documentazione attestante la qualità di eredi rispetto alla defunta. Avverso tale decreto i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando che il giudice dell’opposizione avesse deciso solo su una parte delle domande.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si fonda su un unico motivo, con cui si denuncia l’error in procedendo e la nullità della pronuncia per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., avendo la corte territoriale omesso di decidere sulla domanda proposta dai ricorrenti.

La Suprema Corte rileva in via preliminare che i fatti dedotti dai ricorrenti sono confermati dal Ministero della Giustizia in controricorso. Il thema decidendum non riguardava, dunque, la fondatezza dell’indennizzo, ma l’ampiezza della pronuncia del giudice dell’opposizione.

Il Collegio accerta che la Corte d’Appello ha pronunciato solo su una parte dell’opposizione, precisamente sulla domanda di equo indennizzo avanzata da due ricorrenti quali eredi della defunta, trascurando la domanda della società, quella di un ulteriore ricorrente e le domande proposte in proprio dagli stessi soggetti.

Da qui la conclusione che il vizio di omessa pronuncia è evidente, con conseguente fondatezza del ricorso. Il decreto impugnato è cassato in relazione a quanto dedotto, ferma restando la statuizione, non impugnata, di rigetto dell’opposizione proposta dai due ricorrenti quali eredi.

La causa è rinviata alla Corte d’Appello di Messina, in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. Il principio resta circoscritto al perimetro delle domande effettivamente proposte e non esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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