Quietanza salvo buon fine e prova documentale del mancato incasso degli assegni (Cass. civ. Sez. II n. 15488 del 10.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Chi rilascia quietanza per il prezzo di una compravendita «salvo buon fine» degli assegni bancari consegnati dichiara, almeno fino a prova contraria, di averli materialmente ricevuti. In forza del principio di vicinanza della prova, è dunque onere del venditore dimostrare il mancato incasso dei titoli, producendoli in atti ove ne abbia ancora la disponibilità, oppure provando che furono presentati e risultarono impagati o protestati. Il giudice può pertanto rigettare l’ordine di esibizione rivolto alla banca trattaria, poiché la prova del mancato saldo era acquisibile per via documentale. La quietanza contenuta in atto pubblico non è assistita da fede privilegiata quanto alla veridicità delle dichiarazioni delle parti, ma ciò non esime dall’onere probatorio su chi ne contesti l’effettività.

Il Fatto

La società venditrice cedeva alla società acquirente un compendio immobiliare per il prezzo convenuto, in parte regolato con assegni consegnati prima del rogito e in parte contestualmente alla firma. Nell’atto pubblico la venditrice rilasciava quietanza «salvo buon fine» dei titoli.

Assumendo di aver incassato solo una frazione del corrispettivo, la venditrice citava in giudizio l’acquirente chiedendo la nullità, l’annullamento o la rescissione del contratto. L’acquirente chiamava in causa il terzo cedente del preliminare. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello confermava, escludendo la prova del mancato pagamento e il dolo dell’acquirente. La venditrice ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il secondo motivo, che investe l’art. 1362 cod. civ., l’art. 1439 cod. civ. e l’art. 115 cod. proc. civ. Il profilo fondato sull’art. 1453 cod. civ. è inammissibile, perché introduce per la prima volta in sede di legittimità il tema della risolubilità per inadempimento.

Nel merito, la Corte rileva che la quietanza «salvo buon fine» implica il riconoscimento della materiale ricezione dei titoli. Il venditore poteva quindi provare l’inadempimento producendo gli assegni non incassati o dimostrandone il protesto. In applicazione del principio della vicinanza della prova, l’onere ricadeva su di esso.

La Corte corregge l’affermazione del giudice di appello secondo cui l’assegno costituisce «notoriamente» mezzo di pagamento sostitutivo del contante: la massima confonde l’assegno bancario, che è ordine di pagamento, con l’assegno circolare, che mediante accantonamento della provvista assume funzione solutoria. L’errore è però ininfluente, perché resta la carenza di prova sul mancato incasso.

Quanto all’atto pubblico, la Corte dà continuità al principio per cui esso fa piena prova solo della provenienza del documento e dei fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, non della veridicità delle dichiarazioni delle parti. La quietanza, per la parte relativa ai titoli consegnati prima del rogito, non era quindi coperta da fede privilegiata. Ciò nonostante, il venditore non ha mai precisato se i titoli fossero stati portati all’incasso.

Il richiamo all’art. 119 T.U.B. è inconferente: la norma regola il rapporto tra banca e cliente, non tra banca e terzo. Il diniego della prova testimoniale, diretta a dimostrare il contesto negoziale, è giustificato dalla sua irrilevanza rispetto al thema decidendum. Il primo motivo è infondato: la chiamata del terzo fu conseguenza della domanda dell’attrice e la condanna alle spese del terzo è coerente con l’ampia nozione di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *