La fattura non prova l’esistenza del credito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. civ. Sez. 2 n. 11846 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fattura, quale mero documento contabile, è inidonea a fornire la prova dell’esistenza, della liquidità e dell’ammontare di un credito. In sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto deve dimostrare il credito azionato con gli ordinari mezzi di prova, ivi inclusa la prova testimoniale. Tale principio si applica anche nell’ipotesi in cui il debitore non abbia contestato l’esistenza del rapporto, ma si sia limitato a contestarne l’ammontare, non assumendo la fattura la veste di atto scritto avente natura contrattuale.
Il Fatto
Un professionista otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di un compenso professionale relativo alla redazione di una relazione geologica e geotecnica. Il Consorzio debitore proponeva opposizione, deducendo un accordo per cui il compenso sarebbe stato limitato all’importo del contributo pubblico.
Il Giudice di pace rigettava l’opposizione e il Tribunale, in sede di appello, confermava la pronuncia, ritenendo che le fatture non contestate in modo specifico costituissero valido elemento di prova delle prestazioni eseguite e del loro ammontare. Il Consorzio proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente disatteso l’eccezione di inammissibilità fondata sulla c.d. doppia conforme, precisando che tale preclusione può operare solo con riferimento al motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. e che la relativa disciplina, pur abrogata dall’art. 3, comma 27, d.lgs. n. 149/2022, è stata trasposta nella nuova formulazione dell’art. 360, comma 4 cod. proc. civ., applicabile ai giudizi introdotti con ricorso notificato dal 1° gennaio 2023.
Nel merito, la Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, con cui il Consorzio censurava il diniego della prova testimoniale diretta a dimostrare l’accordo sull’entità del compenso. Sebbene il Consorzio non avesse contestato l’esistenza del credito nel corso del rapporto, ma solo il suo ammontare, il giudice del rinvio avrebbe dovuto ammettere il mezzo istruttorio richiesto.
La S.C. ha ribadito che nel giudizio di opposizione la fattura non costituisce prova dell’esistenza del credito, che deve essere dimostrato dall’opposto con gli ordinari mezzi di prova, inclusa la prova testimoniale, richiamando i precedenti delle Sez. 2, Ordinanza n. 3091 del 07.02.2025 e Sez. 3, Ordinanza n. 19944 del 12.07.2023. La fattura, quale mero documento contabile, può far prova dei rapporti tra imprenditori ex art. 2710 cod. civ., ma è inidonea a provare esistenza, liquidità e ammontare del credito, non essendo un atto scritto di natura contrattuale, come già affermato dalla Sez. 6-2, Ordinanza n. 30309 del 14.10.2022.
Accolto il terzo motivo, i primi due sono stati dichiarati assorbiti per connessione con la valenza probatoria delle fatture. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Larino, in persona di diverso magistrato, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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