Quota B lavoratori spettacolo, tetto retribuzione e decadenza ratei (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5382 del 01.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza triennale di cui all’art. 47, ultimo comma, del d.P.R. n. 639 del 1970, introdotta dall’art. 38 del d.l. n. 98 del 2011, si applica anche alle domande di riliquidazione dei trattamenti pensionistici già in essere, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della novella, ma opera solo sulle differenze dei ratei maturati nel triennio anteriore alla domanda giudiziale, senza estendersi ai ratei infratriennali e futuri, pena la violazione dell’art. 38 Cost. Nella determinazione della “quota B” della pensione dei lavoratori dello spettacolo, relativa alle anzianità maturate dopo il 31 dicembre 1992, continua ad applicarsi il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile fissato dall’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971, non abrogato per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182 del 1997.

Il Fatto

La controversia riguarda la misura della pensione spettante a una lavoratrice dello spettacolo e, in particolare, la determinazione della “quota B”, corrispondente alle anzianità contributive maturate dal gennaio 1993. Il Tribunale di Roma aveva accolto l’eccezione di decadenza triennale solo per i ratei maturati fino al 12 maggio 2013 e aveva commisurato la quota alla retribuzione effettivamente percepita, senza applicare il massimale pensionabile.

La Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame dell’INPS, confermando la decisione di primo grado. L’Istituto ricorre per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’art. 434 cod. proc. civ. per l’erronea declaratoria di inammissibilità delle censure d’appello e la violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 182 del 1997 in tema di limite retributivo.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato. La Corte rileva che l’Istituto ha riprodotto le statuizioni del Tribunale e le argomentazioni del gravame, contestando ritualmente la delimitazione della decadenza alle sole prestazioni liquidate dopo il 6 luglio 2011. Le censure individuano con chiarezza le questioni controverse e soddisfano il requisito di specificità richiesto dall’art. 434 cod. proc. civ., come confermato dal fatto che la stessa Corte territoriale ha esaminato il merito ad abundantiam.

Nel merito, la decadenza triennale si applica anche alla riliquidazione dei trattamenti già in essere, con decorrenza dall’entrata in vigore della novella. Essa però riguarda solo le differenze sui ratei maturati prima del triennio anteriore alla domanda giudiziale. Una diversa interpretazione, travolgendo anche i ratei infratriennali e futuri, risulterebbe incompatibile con l’art. 38 Cost. ove la misura riconosciuta non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione.

Il secondo motivo è ammissibile e fondato. La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui, nella determinazione della “quota B” per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo anteriormente al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971. Tale limite non è stato abrogato per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182 del 1997.

La fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile è considerata coessenziale alla disciplina, in difetto di abrogazione espressa e di un rapporto di incompatibilità tra la normativa previgente e quella posteriore. La sentenza d’appello non si è attenuta a tali principi nell’affermare che la “quota B” non è più assoggettata al tetto retributivo.

Da tali rilievi discendono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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