Iscrizione all’albo e contributo minimo alla Cassa Geometri (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5385 del 01.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo professionale, essendo irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. Le previsioni statutarie adottate dalla Cassa a seguito della privatizzazione disposta ex lege non estendono l’obbligo di iscrizione a nuove categorie di soggetti rispetto a quanto già previsto dalle leggi n. 37/1967 e n. 773/1982, ma ridefiniscono il sistema degli obblighi contributivi nel nuovo assetto normativo, in linea con i principi della legge n. 335/1995. La trasformazione del contributo di solidarietà in contributo soggettivo minimo è coerente con la potestà di adottare le determinazioni necessarie ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine e con il principio di universalizzazione delle tutele previdenziali.

Il Fatto

La Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti impugna in cassazione la sentenza della Corte d’appello di Salerno che aveva respinto il gravame contro la pronuncia del Tribunale di Nocera Inferiore. In primo grado era stata accolta l’opposizione proposta da un geometra iscritto all’albo avverso due cartelle di pagamento relative a crediti contributivi della Cassa per gli anni dal 2008 al 2012.

La questione riguarda la pretesa della Cassa al pagamento della contribuzione minima, dovuta, secondo la ricorrente, anche in caso di esercizio saltuario o occasionale dell’attività professionale e in assenza di reddito. La Corte territoriale aveva ritenuto illegittime le previsioni regolamentari della Cassa e le aveva disapplicate, escludendo che le isolate prestazioni svolte dall’iscritto integrano l’esercizio abituale della professione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione esamina congiuntamente i tre motivi di censura, per l’intima connessione che li unisce, e li ritiene fondati. Essi denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 5 dello Statuto CIPAG, dell’art. 1 della legge n. 37/1967, degli artt. 10 e 22 della legge n. 773/1982, dell’art. 2229 cod. civ. e delle norme sul riparto dell’onere della prova, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.

Il Collegio dà continuità al principio secondo cui, ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa e del pagamento della contribuzione minima, è sufficiente l’iscrizione all’albo professionale. È invece irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, come affermato da Cass. nn. 4568 del 2021 e 28188 del 2022, seguite da numerose pronunce conformi.

La Corte rileva che la sentenza impugnata ha valorizzato il carattere episodico delle prestazioni — isolate dichiarazioni DOCFA rese in ambito familiare — per escludere l’esercizio abituale della professione. Tale argomentazione è però smentita dal principio consolidato, cui il provvedimento gravato non si è attenuto. Le critiche della ricorrente risultano pertinenti e già ritenute fondate dalla giurisprudenza richiamata.

Richiamando Cass. n. 30191/2024, l’ordinanza ribadisce che le previsioni statutarie adottate dopo la privatizzazione non hanno esteso l’obbligo di iscrizione a nuovi soggetti rispetto alle leggi nn. 37/1967 e 773/1982, ma hanno ridefinito il sistema contributivo nel nuovo assetto. L’art. 22 della legge n. 773/1982 manteneva a carico del geometra iscritto all’albo, che non esercitasse la professione con carattere di continuità, il pagamento di un contributo di solidarietà, rimettendo a un regolamento della Cassa la determinazione dei criteri di individuazione della continuità professionale.

La trasformazione del contributo di solidarietà in contributo soggettivo minimo è dunque coerente con la potestà di adottare le determinazioni necessarie all’equilibrio finanziario di lungo termine e con il principio di universalizzazione delle tutele previdenziali fissato dall’art. 2, comma 26, legge n. 335/1995. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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