Mansioni superiori e indennità di servizio estero: spetta il valore tabellare senza prova degli oneri (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22788 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il riconoscimento dell’indennità di servizio all’estero (ISE) conseguente allo svolgimento di mansioni superiori non richiede che il lavoratore alleghi e provi la sussistenza in concreto degli oneri considerati dall’art. 171 d.P.R. n. 18/1967. I fattori indicati dai commi 3 e 5 della disposizione non condizionano l’esistenza del diritto, ma costituiscono meri parametri per la determinazione della componente variabile dell’emolumento, fissata con decreto ministeriale tramite coefficienti di sede. Accertata la funzione svolta in concreto e la sede di svolgimento, il diritto alla maggiore indennità discende automaticamente dal coefficiente attribuito dal decreto ministeriale a quella funzione in quella sede, senza che rilevi l’attribuzione formale del posto-funzione.

Il Fatto

Una dipendente del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, inquadrata nell’area seconda, fascia retributiva F3 poi F4, aveva rivendicato le differenze retributive, comprensive dell’indennità di servizio all’estero, rapportate al trattamento dell’Area Terza, fascia F1, per aver svolto dal 2011 al 2014 mansioni superiori di agente contabile presso la Rappresentanza Permanente Italiana del Consiglio Atlantico di Bruxelles.

Il Tribunale aveva accolto la domanda. La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma, aveva condannato l’Amministrazione al pagamento dell’importo lordo di € 32.122,14, rigettando il motivo relativo all’ISE sul rilievo che, per la determinazione dell’indennità, deve aversi riguardo alla funzione svolta in concreto e non all’attribuzione formale. Avverso tale decisione il Ministero ricorre per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione esamina congiuntamente i due motivi, incentrati sulla violazione dell’art. 171 d.P.R. n. 18/1967 e sull’asserito difetto di motivazione per mancato esame dell’eccezione relativa alla prova della sussistenza in concreto delle situazioni indicate dai commi 3 e 5 della norma.

Il ricorrente, richiamando il precedente di Cass. n. 6039/2018, sosteneva che il riconoscimento dell’ISE per mansioni superiori presupporrebbe la prova, da parte del lavoratore, degli oneri connessi con la vita all’estero, del costo della vita e del corso dei cambi. La Corte ritiene l’assunto infondato. I fattori considerati dal terzo comma dell’art. 171 cit. non sono situazioni eventuali, ma elementi implicati dall’adibizione all’estero, presi in considerazione non per condizionare l’esistenza del diritto ma quali parametri della componente variabile dell’ISE, determinata mediante coefficienti di sede fissati con decreti ministeriali.

La maggiorazione ISE dipende essenzialmente dal luogo dell’adibizione e dagli oneri che ne derivano, in coerenza con la natura non retributiva dell’emolumento. Ne consegue che chi rivendichi una maggiore indennità deve allegare e provare lo svolgimento di mansioni superiori e la sede di svolgimento, ma non anche l’esistenza e la misura degli oneri, trattandosi di elementi forfetariamente considerati dal decreto ministeriale. L’opposta interpretazione tradurrebbe un trattamento forfettizzato in una ragione indennitaria di carattere generale, priva di base normativa.

La Corte chiarisce che la stessa Cass. n. 6039/2018, richiamata dal ricorrente, va letta nel senso della piena compatibilità della natura non retributiva dell’ISE con la sua determinazione forfettaria per sede, e valorizza il richiamo a Cass. n. 12344/2016, secondo cui l’indennità va commisurata alle mansioni superiori effettivamente svolte, a prescindere dalle funzioni formalmente attribuite. Accertato, con statuizione non censurata, lo svolgimento delle mansioni superiori nella sede di Bruxelles, nessun ulteriore onere probatorio gravava sulla lavoratrice per ottenere il valore tabellare previsto dal decreto ministeriale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *