Quota B pensione spettacolo e massimale retribuzione pensionabile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11200 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dagli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, settimo comma, d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato dall’art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182 del 1997. Tale limite non è stato abrogato per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182 del 1997. In difetto di abrogazione espressa e di un rapporto di incompatibilità tra disciplina previgente e posteriore, la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile è coessenziale al sistema, componendo interessi di rilievo costituzionale in un assetto complessivamente favorevole per gli iscritti.

Il Fatto

Il titolare di pensione diretta a carico della gestione ex ENPALS, a decorrere dal gennaio 2018, otteneva dal Tribunale di Roma la riliquidazione della quota B della pensione, corrispondente alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993, senza applicazione del massimale pensionabile. La Corte d’appello di Roma respingeva il gravame dell’INPS, ritenendo che il d.lgs. n. 182 del 1997 avesse introdotto una disciplina del tutto nuova, sopprimendo il massimale in funzione parzialmente compensativa di un sistema meno favorevole e individuando un limite parametrato a quello dell’assicurazione generale obbligatoria.

L’INPS ricorreva per cassazione, deducendo un unico motivo di violazione di legge. L’intimato non svolgeva attività difensiva. Il ricorso era fissato per la trattazione in camera di consiglio, ove il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La questione devoluta investe l’applicazione, anche alla quota B, del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile sancito dall’art. 12, settimo comma, d.P.R. n. 1420 del 1971. L’Istituto censura la sentenza territoriale per aver escluso l’operatività del massimale sul rilievo che esso non sarebbe stato espressamente abrogato e resterebbe compatibile con il sistema di liquidazione delineato dal d.lgs. n. 182 del 1997.

La Corte richiama l’orientamento consolidato, secondo cui nella determinazione della quota B non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, settimo comma, d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato dall’art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182 del 1997. Tale limite non è stato abrogato per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182 del 1997.

Il Collegio ribadisce che, in difetto di abrogazione espressa e di un rapporto di incompatibilità tra disciplina previgente e posteriore, la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile è coessenziale alla disciplina, collocandosi in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti quanto a entità delle prestazioni e condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l’INPS. A tali conclusioni la Corte è giunta mediante interpretazione letterale e sistematica della normativa, analisi della sua evoluzione diacronica, verifica di compatibilità con la Costituzione e vaglio degli argomenti contrari.

Nel giudizio non sono stati addotti argomenti idonei a rimeditare l’orientamento costante, che lo stesso Istituto richiama nella memoria illustrativa. La sentenza d’appello non si è attenuta ai principi indicati, affermando che la quota B non è più assoggettata al tetto in virtù di una funzione parzialmente compensativa priva di solidi appigli testuali e sistematici. Ne discendono l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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