Inammissibile il ricorso che riversa sul giudice l’onere di isolare le censure (Cass. civ. Sez. I n. 11202 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che espone, in modo generico, indistinto e confuso, una pluralità di vizi eterogenei, riversando impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure, in violazione del principio di tassatività e specificità dei mezzi di ricorso. Il ricorso che riproponga questioni già sollevate in sede di reclamo, correttamente decise dal giudice del merito con motivazione congrua, si traduce nella richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. La deduzione di un malgoverno del prudente apprezzamento della prova è ammessa, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., solo in presenza dei vizi di motivazione individuati dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, restando sufficiente, ai fini dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., che il giudice indichi in modo chiaro le ragioni del proprio convincimento.

Il Fatto

La Corte d’appello di Venezia ha rigettato il reclamo proposto avverso la sentenza con cui il Tribunale aveva dichiarato il fallimento di una società in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese. Il reclamo era stato promosso dal ricorrente nella qualità di ex liquidatore e da una società socio unico. La dichiarazione di fallimento era intervenuta su ricorso dell’Agenzia delle entrate, all’esito di un’udienza prefallimentare cui la debitrice aveva partecipato.

Avverso la decisione della corte territoriale il solo ex liquidatore ha proposto ricorso per cassazione in quattro mezzi, cui l’Agenzia delle entrate – Riscossione ha resistito con controricorso, mentre il fallimento non ha svolto difese. La questione approda in legittimità per la contestazione, tra l’altro, della regolarità della notifica, della competenza territoriale, della mancata audizione in sede di concordato preventivo e della legittimazione dell’ente creditore.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara tutti i motivi inammissibili per plurime ragioni. Anzitutto i mezzi espongono in modo generico e confuso più vizi eterogenei, con una tecnica espositiva che scarica sul giudice di legittimità l’onere di isolare le singole censure, in violazione del principio di tassatività e specificità dei mezzi di ricorso, richiamando sul punto un costante orientamento (Sezioni Unite n. 32415 del 2021).

Sotto altro profilo, il ricorso ripropone questioni già sollevate in sede di reclamo e correttamente decise dalla corte territoriale con ampia motivazione, tradendo l’intento di ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio già scrutinato nei gradi di merito, come non è consentito in sede di legittimità (Sezioni Unite n. 34476 del 2019).

La Corte rimarca poi che, quando si deduca il malgoverno del prudente apprezzamento della prova, la censura è oggi ammessa solo in presenza dei gravissimi vizi di motivazione individuati dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, che nella specie non sussistono. Ai fini del rispetto del cd. “minimo costituzionale” sindacabile in legittimità non rilevano più l’insufficienza, l’illogicità o la contraddittorietà della motivazione, essendo sufficiente, per l’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., che il giudice indichi in modo chiaro le ragioni del suo convincimento.

Sui singoli motivi la Corte aggiunge ulteriori rilievi. Nel primo non è rispettato il principio di autosufficienza dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., poiché il ricorrente contrappone la propria interpretazione della relata di notifica a quella del giudice di merito senza trascriverne il contenuto. Il secondo motivo trascura il consolidato indirizzo sulla presunzione iuris tantum di coincidenza tra sede legale e sede principale dell’impresa, superabile solo con prove univoche, trattandosi di accertamento in fatto non sindacabile.

Quanto al terzo motivo, l’orientamento evocato dalla corte d’appello si è ulteriormente consolidato nel senso che il combinato disposto degli artt. 2495 cod. civ. e 10 legge fallimentare impedisce all’imprenditore volontariamente cancellatosi dal registro di accedere al concordato preventivo (Cass. n. 4329 del 2020). In fatto, il debitore ha partecipato all’udienza prefallimentare, sicché il diritto di difesa poteva esplicarsi in quella sede, non essendo il decreto di inammissibilità del concordato soggetto a reclamo ex art. 162, comma 2, legge fallimentare. Seguono la condanna del ricorrente alle spese di legittimità e il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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