Indennità di funzione non pensionabile per il personale dei servizi segreti (Corte dei Conti Sez. III App. n. 132 del 07.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La specialità dell’ordinamento del personale dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica, disciplinato con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in forza di delegificazione legislativa, giustifica la non pensionabilità dell’indennità di funzione od operativa corrisposta in costanza di servizio. L’art. 1, comma 9, della legge n. 335/1995 non ha tacitamente abrogato per incompatibilità la disposizione regolamentare che esclude tale indennità dalla base pensionabile, trattandosi di norma speciale non derogabile da una legge generale successiva. Il potere regolamentare in materia è esercitabile anche in deroga alle disposizioni legislative vigenti, non essendo configurabile una riserva di legge costituzionale sul trattamento di quiescenza. Le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto norme regolamentari sono inammissibili, perché nel giudizio incidentale il vaglio è limitato alle leggi e agli atti aventi forza di legge. Non è ravvisabile alcuna violazione dei principi di uguaglianza e di parità di trattamento, stante la riconosciuta specialità del comparto.

Il Fatto

L’appellante, funzionario appartenente al personale dei servizi di informazione, collocato in quiescenza con decorrenza 2 febbraio 2018 secondo il sistema misto, ha chiesto il ricalcolo del trattamento pensionistico includendo nella base pensionabile l’indennità di funzione od operativa percepita in servizio. L’Amministrazione aveva escluso tale voce dal computo, in applicazione della speciale disciplina regolamentare che ne sancisce espressamente la non pensionabilità.

Il giudice monocratico di prime cure ha rigettato la domanda, dichiarando preliminarmente inammissibili le nuove istanze formulate con memoria e manifestamente infondate le questioni di costituzionalità. Avverso tale decisione l’interessato ha proposto appello davanti alla Sezione centrale, lamentando l’erronea applicazione dell’art. 2, comma 9, della legge n. 335/1995 e delle successive disposizioni regolamentari di conferma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge integralmente il gravame. In via preliminare, rileva che i capi della sentenza dichiarativi dell’inammissibilità delle domande nuove non sono stati oggetto di espressa impugnativa, essendosi limitato l’appellante a riproporre le stesse istanze: su tali capi si è pertanto formato il giudicato. Le richieste istruttorie sono giudicate pretestuosamente dilatorie, poiché la controversia involge una questione di puro diritto, definibile sulla base del quadro normativo e della giurisprudenza nomofilattica.

Nel merito, la Corte ricostruisce il regime del comparto. La delegificazione operata dalla legge istitutiva devolve in via permanente al Presidente del Consiglio la potestà normativa, esercitabile anche in deroga alle disposizioni legislative vigenti. L’art. 18 del decreto presidenziale ha espressamente escluso il computo dell’indennità in questione nella retribuzione pensionabile, connotandola quale rimborso forfetario dei disagi e degli oneri connessi all’attività svolta.

La Corte richiama il principio di diritto delle Sezioni riunite della Corte dei conti, secondo cui l’art. 2, comma 9, della legge n. 335/1995 non ha abrogato l’art. 18 del decreto presidenziale nella parte in cui prevede la non pensionabilità dell’indennità. Le disposizioni speciali, proprio perché connotate da specialità, non possono essere derogate da una legge generale successiva né ritenersi tacitamente abrogate per incompatibilità.

Quanto all’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973, che istituisce il principio di tassatività legale delle componenti della base pensionabile, la determinazione di quest’ultima non appartiene né all’amministrazione né al giudice, ma alla legge e, in specie, anche alle norme regolamentari che la legge primaria autorizza a operare in deroga. Le successive disposizioni di riforma hanno ulteriormente confermato la non pensionabilità delle indennità considerate.

Infine, le questioni di costituzionalità sono dichiarate inammissibili e comunque infondate. Le norme censurate, pur abilitate dalla legge ordinaria a derogare a norme di rango primario, hanno carattere regolamentare e, per costante giurisprudenza, nel giudizio incidentale sono sottratte al vaglio di costituzionalità limitato dall’art. 134 Cost. alle leggi e agli atti aventi forza di legge. Non sussiste violazione del principio di uguaglianza, non essendo lo status degli appartenenti al comparto confrontabile con quello degli altri dipendenti pubblici. L’appello è respinto, con conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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