Indebito pensionistico per superamento dei limiti reddituali e recupero nei termini (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 56 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di indebito pensionistico derivante dal superamento dei limiti reddituali previsti dall’art. 38 della legge n. 448/2001, non trova applicazione la disciplina dell’art. 206 d.P.R. n. 1092/1973, che impedisce il recupero delle rate non dovute in caso di revoca o modifica del trattamento, salvo il dolo dell’interessato. Operano invece le disposizioni sulle variazioni dei pagamenti pensionistici conseguenti a provvedimenti legislativi di carattere generale e, in particolare, l’art. 13, comma 2, della legge n. 412/1991, che consente il recupero incondizionato entro l’anno successivo alla verifica reddituale. Solo oltre tale termine il recupero resta subordinato all’accertamento della mala fede del percettore. La restituzione, inoltre, non può avere ad oggetto importi al lordo delle ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del pensionato.
Il Fatto
La ricorrente percepiva la pensione di invalidità civile e l’indennità di accompagnamento dall’1.04.2014. A seguito di visita di revisione del 26.09.2017 restava confermata la sola invalidità, con esclusione dell’accompagnamento; il giudice del lavoro le riconosceva nuovamente tale indennità con decreto di omologa del 28.10.2018.
Con comunicazione del 26.12.2022 l’INPS rideterminava la pensione con effetto dall’1.01.2020, revocando la maggiorazione sociale e la maggiorazione di cui all’art. 38 della legge n. 448/2001, e quantificava in euro 12.196,67 l’indebito maturato da luglio 2020 a gennaio 2023, avviandone il recupero mediante trattenute sulla rata mensile. Esperito senza esito il ricorso amministrativo, la pensionata adiva la Corte dei conti contestando l’addebito.
La Motivazione della Corte
Il giudice rileva anzitutto che la memoria di costituzione dell’INPS è inconferente: riferisce fatti estranei al giudizio, relativi a una domanda di pensione di inabilità, e va quindi espunta dal thema decidendum. La contestazione dei calcoli svolta in udienza dalla difesa è invece generica e non supportata da argomenti idonei: i certificati unici depositati dimostrano redditi del coniuge superiori ai limiti dell’art. 38 della legge n. 448/2001, con conseguente preclusione delle agevolazioni.
Sul recupero, la Corte richiama la giurisprudenza contabile secondo cui ai casi di superamento dei limiti di cumulabilità non si applica la disciplina dell’art. 206 d.P.R. n. 1092/1973. Trovano applicazione le norme sulle variazioni dei pagamenti pensionistici in attuazione di provvedimenti legislativi generali (art. 9 della legge n. 428/1985 e art. 5 d.P.R. n. 429/1986) e, per le integrazioni legate alla verifica dei redditi, l’art. 13, comma 2, della legge n. 412/1991.
Da ciò deriva un termine decadenziale stringente: l’Istituto deve procedere al recupero entro l’anno successivo a quello della dichiarazione reddituale. Solo oltre tale soglia il recupero è condizionato dalla valutazione della buona fede del beneficiario. Il giudice considera le proroghe succedutesi — decreto-legge n. 183/2020, decreto-legge n. 144/2022 e decreto-legge n. 145/2023 — che hanno progressivamente spostato in avanti il termine delle campagne di verifica.
Applicando tale cornice, il provvedimento del 26.12.2022 risulta tempestivo anche per l’annualità 2020, la cui verifica andava effettuata con la dichiarazione dei redditi 2021 e il cui recupero poteva essere attivato entro il 31.12.2022. Il ricorso è pertanto infondato su questo profilo. È invece accolta la domanda subordinata: in forza dell’art. 150 del decreto-legge n. 34/2020, la ripetizione non può avere ad oggetto le ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del percettore, con condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indebito al netto delle ritenute. Il giudice richiama infine la sentenza n. 8/2023 della Corte costituzionale e la clausola di buona fede oggettiva dell’art. 1175 cod. civ., segnalando il dovere del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione.
Nota della Redazione
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