Recupero indebito su pensione di reversibilità: rileva la dichiarazione fiscale (Corte dei Conti Sez. III App. n. 136 del 09.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel regime della Gestione previdenziale pubblica, a far tempo dal 31 maggio 2010 l’obbligo di comunicazione dei redditi incidenti sul trattamento di reversibilità, posto dagli artt. 86, co. 4, e 197, co. 7, del d.P.R. n. 1092/1973, può essere assolto dal pensionato mediante la dichiarazione dei redditi inviata all’Agenzia delle entrate, in forza del regime di alternatività introdotto dall’art. 35, co. 10 bis, del d.l. n. 207/2008, come modificato dall’art. 13, co. 6, lett. c), del d.l. n. 78/2010. Assolto ritualmente tale onere, l’INPS deve svolgere la verifica dei redditi entro l’anno civile di conoscibilità degli stessi e iniziare il recupero dell’indebito, a pena di decadenza, entro l’anno civile successivo. Decorso inutilmente tale termine, il recupero resta condizionato alla sussistenza di uno stato soggettivo di mala fede del beneficiario, restando la buona fede presunta. Nell’àmbito delle gestioni pubbliche, il potere di ripetizione non si estingue per decadenza, ma l’indebito percepito in buona fede è irripetibile.

Il Fatto

La controversia riguarda un indebito pensionistico di € 3.323,19 formatosi, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013, sul trattamento di reversibilità corrisposto dalla Gestione pubblica INPS a una pensionata, vedova di un dipendente pubblico e titolare di pensione diretta presso una cassa professionale. L’Istituto, con nota del 18 maggio 2015, ha contestato il superamento dei limiti di cumulabilità di cui alla tabella F allegata alla legge n. 335/1995, accertato in base ai redditi del 2012 dichiarati all’Agenzia delle entrate.

La pensionata, ritenendo di aver assolto all’onere informativo con l’invio telematico del modello Unico il 30 settembre 2013, ha chiesto al giudice regionale l’annullamento del debito e la restituzione delle trattenute operate. La Corte dei conti, Sezione regionale per il Lazio, con sentenza n. 817/2021, ha respinto il ricorso, ritenendo non decorso il termine annuale per il recupero per non essere stato assolto l’obbligo di comunicazione diretta all’Ente. Di qui l’appello.

La Motivazione della Corte

La Sezione centrale d’appello muove dalla distinzione tra Gestione A.G.O. e gestioni pubbliche. La disciplina dell’art. 13 della legge n. 412/1991 opera per le sole prestazioni dell’Assicurazione generale obbligatoria; per i trattamenti dei dipendenti pubblici rilevano invece gli artt. 203-205 del d.P.R. n. 1092/1973, richiamati dall’art. 206, co. 1, che limitano la revoca del provvedimento definitivo ai soli errori di fatto, di calcolo o di computo.

Il punto decisivo è l’individuazione delle modalità con cui il beneficiario assolve all’obbligo informativo. La Corte rileva che, dal 31 maggio 2010, con l’entrata in vigore dell’art. 13, co. 6, lett. c), del d.l. n. 78/2010, opera un regime di alternatività tra i sistemi di comunicazione: l’onere si assolve, in primo luogo, con la presentazione del modello 730 o Unico all’Amministrazione finanziaria, che, se include tutti i redditi rilevanti, esclude la necessità di ulteriore dichiarazione all’Ente previdenziale. Resta fermo l’obbligo di comunicazione diretta nei soli casi di redditi la cui rappresentazione previdenziale diverge da quella fiscale.

Tale esegesi è confermata dalla circolare INPS n. 195 del 30 novembre 2015 e dalla stessa difesa dell’Istituto. Nel caso di specie la pensionata ha trasmesso il modello Unico il 30 settembre 2013, assolvendo così all’obbligo. Ne deriva che l’INPS doveva operare la verifica entro l’anno civile 2013 e iniziare il recupero, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2014, secondo il principio delle Sezioni riunite n. 4/2008/QM e la lettura dell’art. 9 della legge n. 428/1985 e dell’art. 5 del d.P.R. n. 429/1986.

La Corte chiarisce però che, per la gestione pubblica, il decorso del termine non determina decadenza: l’art. 5, co. 4, ult. parte, del d.P.R. n. 429/1986 lascia impregiudicata l’azione di recupero anche dopo tale termine. Il recupero tardivo resta però precluso ove il pensionato abbia percepito le somme in buona fede. Poiché l’atto di contestazione è intervenuto il 18 maggio 2015, oltre il termine, e la buona fede è presunta senza che l’Ente abbia allegato elementi di mala fede, l’indebito è dichiarato irripetibile.

L’appello è dunque accolto e la sentenza regionale riformata: gli importi recuperati da agosto 2015 a settembre 2017 vanno restituiti con gli interessi di legge dalla data della prima domanda amministrativa del 28 dicembre 2018. Le spese di lite di entrambi i gradi sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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