Quota di riserva e incompatibilità mansioni onere probatorio datore di lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10744 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili, il datore di lavoro tenuto a coprire la quota di riserva che eccepisca l’impossibilità di assumere il soggetto avviato per incompatibilità tra le mansioni disponibili e l’invalidità ha l’onere di allegare e provare l’incompatibilità assoluta con tutte le mansioni presenti in azienda. Non sussiste invece, in capo al datore di lavoro, alcun obbligo di adattare l’organizzazione produttiva per consentire l’utilizzazione del disabile, diversamente da quanto avviene nel caso di licenziamento determinato dall’aggravamento dell’infermità che ha dato luogo al collocamento obbligatorio. L’obbligo probatorio è espressione dei principi di correttezza e buona fede che governano lo svolgimento del rapporto di lavoro. Il ricorso avverso la sentenza di merito è inammissibile, perché non è dato comprendere se la questione non esaminata dal giudice di appello sia stata tempestivamente proposta in primo grado.

Il Fatto

La vicenda riguarda una società e il suo legale rappresentante, che avevano proposto opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione con cui la Direzione Territoriale del Lavoro aveva loro intimato il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, irrogata per la violazione degli artt. 3 e 9 della legge n. 68 del 12 marzo 1990 in relazione alla mancata copertura della quota di riserva. Ai ricorrenti era stato contestato di non aver provveduto, nel termine di sessanta giorni dall’insorgenza dell’obbligo e per cause a loro imputabili, alla copertura della quota.

Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione e la Corte d’Appello di Venezia aveva confermato la decisione. La Corte di merito aveva rilevato che la mancata copertura era pacifica, che la società non aveva offerto ai lavoratori mansioni compatibili con il loro stato di minorazione e che non aveva concordato con l’ufficio del collocamento le caratteristiche professionali da inserire nell’organico. Avverso la sentenza di appello la società e il suo legale rappresentante hanno proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi, cui il Ministero del Lavoro ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si denunciava la nullità della sentenza perché scritta a mano e non decifrabile, è infondato. In mancanza di un’espressa comminatoria, la mera difficoltà di comprensione e lettura del testo autografo non integra nullità, poiché la sentenza non può ritenersi priva di uno dei requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo. Nel caso concreto il testo, sebbene di lettura faticosa, risulta comprensibile e di significato univoco.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. Non è dato comprendere se la questione — non presa in esame dalla Corte di merito — sia stata tempestivamente proposta davanti al giudice di primo grado, che si era limitato a chiarire che la società non aveva chiesto l’esonero dall’assunzione degli invalidi, e poi coltivata in appello.

Nel merito, la Corte affronta congiuntamente il terzo e il quarto motivo. I ricorrenti sostenevano che il reclutamento avvenga sulla base delle indicazioni dell’ufficio preposto e che non spetti al datore di lavoro individuare mansioni specifiche, né sussistere un obbligo di stipulare le convenzioni di cui all’art. 11 della legge n. 68 del 1999. Il Collegio osserva che, pur non esistendo un obbligo di adattare l’organizzazione produttiva — a differenza di quanto vale per il licenziamento da aggravamento dell’infermità —, laddove si eccepisca l’impossibilità di assumere il personale avviato per incompatibilità tra mansioni e invalidità, è onere del datore di lavoro allegare e dimostrare l’incompatibilità assoluta con tutte le mansioni disponibili.

Tale obbligo è espressione dei principi di correttezza e buona fede, che devono guidare la condotta datoriale, tenuta in via generale — salvo i casi tipici di esonero ai sensi dell’art. 5 della legge n. 68 del 1999 — ad assumere i lavoratori invalidi. È inoltre possibile ottenere, a domanda, un esonero parziale in relazione alle speciali condizioni dell’attività e condizionatamente al versamento del contributo esonerativo al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili.

La Corte di merito ha verificato che la società non solo non aveva offerto la prova, su di essa incombente, dell’inesistenza di mansioni compatibili, ma aveva proposto mansioni non oggettivamente compatibili con le invalidità dei soggetti avviati e particolarmente gravose anche per soggetti normodotati; ha inoltre accertato che nessuna domanda di esonero parziale era stata presentata. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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