Elenchi lavoratori agricoli, decadenza dalla pubblicazione telematica Inps (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 275 del 04.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Per le giornate di occupazione agricola successive al 31 dicembre 2010, i provvedimenti di riconoscimento o disconoscimento adottati dopo la compilazione e la pubblicazione dell’elenco nominativo annuale sono notificati ai lavoratori mediante pubblicazione telematica degli elenchi trimestrali di variazione sul sito INPS, ai sensi dell’art. 38, comma 6 e 7, d.l. n. 98 del 2011, conv. con legge n. 111 del 2011. Tale forma di pubblicità integra gli estremi della conoscenza erga omnes dell’atto e fa decorrere il termine decadenziale di impugnazione, non essendo prevista, per il periodo rilevante, alcuna comunicazione individuale al lavoratore. La pubblicazione telematica prevale sulla diversa decorrenza invocata dal lavoratore in relazione alla decisione sul ricorso amministrativo. La documentazione costituita da pagina web estratta dal sito istituzionale ha valore probatorio ai sensi dell’art. 2712 cod. civ.

Il Fatto

Una lavoratrice agricola chiedeva la reiscrizione negli elenchi nominativi per l’anno 2012 e l’indennità di disoccupazione agricola per lo stesso periodo. Il Tribunale di Catanzaro aveva accolto la domanda; la Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma, l’aveva dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza, avendo ritenuto che il termine decorresse dalla pubblicazione dell’elenco annuale sul sito INPS e non dalla decisione di silenzio rigetto sul ricorso amministrativo proposto successivamente dal lavoratore.

La lavoratrice ricorreva in Cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’art. 38, comma 6, d.l. n. 98 del 2011 per l’attribuita rilevanza alla pubblicazione telematica in difetto di notifica personale, e in subordine sollevando questione di legittimità costituzionale della norma per l’inidoneità della pubblicazione rispetto ai braccianti privi di strumenti tecnologici. L’INPS resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce l’evoluzione del sistema di formazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. L’art. 12, r.d. n. 1949 del 1940 prevedeva un elenco principale e elenchi suppletivi trimestrali, pubblicati all’albo pretorio per quindici giorni, senza comunicazione individuale di mancata iscrizione. Il successivo art. 17, d.l. n. 7 del 1970, conv. con legge n. 83 del 1970, introdusse per la prima volta la comunicazione al lavoratore del provvedimento di cancellazione; la comunicazione fu poi soppressa dall’art. 6, legge n. 459 del 1972 e reintrodotta dall’art. 8, comma 5, d.lgs. n. 375 del 1993, con termine di trenta giorni per l’impugnazione davanti alla commissione provinciale. Il sistema fu mantenuto dagli artt. 9-ter, 9-quinquies e 9-sexies, d.l. n. 510 del 1996, conv. con legge n. 608 del 1996, che distingueva l’elenco nominativo dai provvedimenti sul singolo lavoratore, questi ultimi oggetto di comunicazione individuale.

Il quadro è stato radicalmente inciso dall’art. 38, d.l. n. 98 del 2011. Il comma 6 ha introdotto l’art. 12-bis, r.d. n. 1949 del 1940, prevedendo che gli elenchi nominativi annuali siano notificati ai lavoratori mediante pubblicazione telematica sul sito INPS entro il mese di marzo dell’anno successivo. Il comma 7 ha soppresso gli elenchi trimestrali e stabilito che, in caso di riconoscimento o disconoscimento di giornate intervenuti dopo la pubblicazione dell’elenco annuale, l’INPS provveda alla notifica mediante appositi elenchi trimestrali di variazione, con le stesse modalità telematiche. La Corte precisa che, pur in assenza di abrogazione espressa dell’art. 8, comma 5, d.lgs. n. 375 del 1993 e dell’art. 9-quinquies, comma 4, d.l. n. 510 del 1996, la soppressione della comunicazione individuale è conseguenza necessariamente connessa alla nuova funzione dell’elenco trimestrale, nel quale i provvedimenti di disconoscimento entrano a far parte.

Su tali basi il primo motivo è infondato: nel periodo rilevante non vigeva un sistema di comunicazione individuale dei provvedimenti di iscrizione o cancellazione, sostituito dalla pubblicazione telematica. La Corte richiama la Corte cost. n. 45 del 2021, che ha ritenuto la pubblicazione sul sito INPS forma di pubblicità idonea a integrare la conoscenza erga omnes dell’atto e a far decorrere il termine decadenziale, avendo il legislatore contemperato efficienza amministrativa e adeguata conoscibilità del provvedimento. Gli ostacoli di fatto nell’uso dei sistemi informatici trovano rimedio nell’assistenza gratuita dei patronati e delle associazioni sindacali. L’art. 43, comma 7, d.l. n. 76 del 2020, conv. con legge n. 120 del 2020, che ha ripristinato la notifica individuale, esula ratione temporis dalla controversia, riguardando disconoscimenti adottati nella vigenza della formulazione originaria.

La questione di legittimità costituzionale è dichiarata manifestamente infondata, per essere la materia già scrutinata dalla Corte cost. n. 45 del 2021. L’interpretazione seguita dalla corte territoriale è giudicata coerente con l’art. 32, legge n. 69 del 2009, che dal 1° gennaio 2010 considera assolti gli obblighi di pubblicazione legale mediante pubblicazione nei siti informatici degli enti pubblici.

Il secondo motivo, che deduce la violazione dell’art. 2697 cod. civ. per mancata prova della pubblicazione telematica, è infondato: il documento prodotto, costituito da pagina web estratta dal sito INPS, ha valenza probatoria ai sensi dell’art. 2712 cod. civ., secondo la Sez. III n. 17810 del 26.08.2020. Il ricorso è rigettato, con spese irripetibili ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. e raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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