Definizione agevolata e estinzione del giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 10743 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata disciplinata dall’art. 6 del decreto legge n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, perfezionata dal coobbligato solidale mediante il pagamento dell’importo dovuto, giova in favore degli altri coobbligati e determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio pendente davanti alla Corte di cassazione. La richiesta di estinzione formulata dalla stessa Agenzia delle Entrate conferma il perfezionamento della causa estintiva. Ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio, con spese a carico di chi le ha anticipate, secondo il disposto del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. Non è dovuto l’ulteriore versamento del contributo unificato quando la causa estintiva consegue all’iniziativa della parte ricorrente.
Il Fatto
La vicenda origina dall’impugnazione, da parte di un socio di una società di persone cancellata dal registro delle imprese, di un avviso di accertamento ai fini Iva per l’anno 2008, con il quale si contestava l’emissione di fatture soggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria provinciale di Avellino aveva rigettato il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale della Campania, in riforma, aveva respinto l’appello principale dell’Ufficio e accolto quello incidentale del contribuente, rilevando il difetto di motivazione dell’atto impositivo per omessa allegazione dei processi verbali di constatazione.
Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, articolati tra violazioni processuali e sostanziali e omesso esame di un punto decisivo. Il contribuente ha resistito con controricorso. In via preliminare, prima della decisione, la ricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, per effetto dell’accesso alla definizione agevolata da parte di un altro coobbligato solidale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la richiesta di estinzione, che assume rilievo assorbente rispetto all’esame dei motivi di ricorso. Il thema decidendum si sposta così dal merito delle contestazioni fiscali alla verifica del perfezionamento della causa estintiva collegata alla definizione agevolata.
Il Collegio richiama il quadro normativo dell’art. 6 del decreto legge n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, soffermandosi in particolare sul comma 14, secondo cui la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.
Nel caso concreto risulta che un ex socio della società, nella qualità di coobbligato solidale, ha definito la controversia relativa al medesimo atto impositivo mediante il versamento dovuto. La Corte prende inoltre atto che la stessa Agenzia delle Entrate ha richiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, allegando la domanda di definizione e il modello attestante l’avvenuto pagamento.
Da tali elementi il Collegio trae il convincimento che la causa estintiva si è perfezionata, non essendo necessaria alcuna ulteriore verifica sul merito delle censure. La declaratoria di estinzione assorbe pertanto l’esame di tutti i motivi di ricorso, che restano non scrutinati.
Sul piano delle conseguenze, la Corte applica il comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, ponendo le spese a carico di chi le ha anticipate. Esclude inoltre il versamento dell’ulteriore contributo unificato, operando nella fattispecie una causa estintiva del giudizio conseguente ad iniziativa della parte ricorrente.
Nota della Redazione
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