Quote latte, compensazione nazionale vietata per categorie prioritarie (Cons. Stato n. 10141 del 17.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il legislatore nazionale non può introdurre categorie prioritarie nella fase di compensazione nazionale del prelievo supplementare sulle quote latte. L’art. 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92 impone che la riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati avvenga in modo proporzionale ai quantitativi a disposizione di ciascun produttore. Il criterio proporzionale costituisce l’unico ammesso, non essendo previsto alcun rinvio alla competenza degli Stati membri per criteri ulteriori. Ne deriva l’illegittimità degli atti di compensazione che escludano intere categorie di produttori dal concorso al prelievo. Resta ferma la possibilità di successive rettifiche, senza necessità di verifica preventiva, integrale e definitiva dei dati di produzione.

Il Fatto

Una società agricola impugnava dinanzi al TAR Veneto la comunicazione con cui AGEA aveva reso noti gli esiti della compensazione nazionale del periodo 2002/2003, deducendo la contrarietà del meccanismo al diritto unionale. Il TAR respingeva le censure con sentenza non definitiva, sospendendo il giudizio limitatamente ai motivi relativi ai quantitativi di riferimento individuali, in attesa della definizione del giudizio pregiudiziale pendente dinanzi al TAR Lazio. Con successiva sentenza definitiva il TAR respingeva anche le censure residue, ritenendole precluse dal giudicato formatosi sulla pronuncia del TAR Lazio.

La società proponeva appello avverso entrambe le sentenze. AGEA eccepiva l’inammissibilità per genericità e per mancata specifica contestazione di plurime statuizioni, chiedendo nel merito il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, con cui si contesta la legittimità della compensazione effettuata per categorie prioritarie. La questione non è preclusa dal giudicato: la sospensione disposta dal TAR Veneto riguardava i soli profili dei quantitativi individuali, mentre le censure sull’imputazione del prelievo supplementare restavano rimesse al giudice dell’impugnazione.

Nel merito il motivo è fondato. La Corte di Giustizia, 27 giugno 2019, causa C-348/2018 ha escluso la possibilità per lo Stato membro di introdurre categorie preferenziali nella fase di compensazione. La ripartizione dei quantitativi inutilizzati deve avvenire in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento di ciascun produttore, e tale criterio è il solo applicabile. Ne consegue l’annullamento dei provvedimenti impugnati e l’obbligo per AGEA di rideterminare la compensazione in conformità alle statuizioni della decisione unionale.

Gli altri motivi sono respinti. Quanto alle garanzie procedimentali, l’omessa comunicazione dei dati nazionali non lede la posizione dell’appellante, interessata ai soli dati della propria posizione; le garanzie partecipative non possono ridursi a mero rituale formalistico, dovendo il privato allegare gli elementi che avrebbero potuto incidere sul contenuto del provvedimento. Sull’incompetenza del dirigente la censura resta sfornita di riferimento normativo. Sulla determinazione retroattiva dei quantitativi individuali le doglianze sono inammissibili perché non colgono la ratio decidendi fondata sulla preclusione da giudicato, e comunque infondate.

In particolare, la certezza del diritto impedisce di rimettere in discussione rapporti esauriti per effetto di una successiva pronuncia unionale. Le indagini governative sull’attendibilità dei dati non sono idonee a scardinare il sistema delle quote né a invertire l’onere della prova, restando necessarie specifiche allegazioni riferite al singolo produttore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *