Carenza di interesse del concorrente che impugna una procedura alla quale ha partecipato (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 363 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto avverso gli atti di una procedura comparativa per il rilascio di una concessione demaniale marittima dal soggetto che abbia partecipato alla stessa, laddove la censura concerna le regole della procedura che il ricorrente ha accettato presentando la propria istanza. La partecipazione alla gara comporta acquiescenza alle sue regole, con la conseguenza che il concorrente non può dolersene successivamente, né può invocare l’ampliamento della competizione attraverso l’indizione di una nuova procedura. Gli atti presupposti che individuano le modalità di affidamento devono essere impugnati tempestivamente nel termine di decadenza, non potendo la loro lesività essere fatta valere solo in via caducante all’esito della procedura. È altresì infondata la censura che pretenda di distinguere tra UMI “adiacenti” e “limitrofe”, trattandosi di termini sinonimi, laddove la normativa urbanistica consente l’accorpamento di più unità minime di intervento solo ai fini urbanistici e dimensionali e solo in presenza di concessioni facenti capo al medesimo soggetto, restando la concessione demaniale riferita alla singola UMI.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore di stabilimenti balneari, presentava un’istanza per l’assegnazione in concessione delle UMI A1, A2, A3, A4 e A5 dell’Ambito “Costa Azzurra” del Comune di Grado, proponendo un progetto unitario che prevedeva l’accorpamento delle predette unità. Il Comune, con nota del 30.9.2025, comunicava alla società che la proposta unitaria non poteva essere accolta, in quanto non coerente con lo strumento urbanistico, che consente l’accorpamento solo tra UMI adiacenti (A1-A2 e A4-A5), essendo l’UMI A3 costeggiata da spiaggia libera.
Con determinazione dirigenziale del 24.4.2026, il Comune approvava lo schema di lettera di invito per una procedura comparativa ai sensi dell’art. 36 cod. nav. limitatamente alla sola UMI A4. La società ricorrente, invitata alla procedura, impugnava gli atti, deducendo la natura “spuria” del procedimento, la violazione dei principi di par condicio e la compromissione della concorrenza per effetto dell’ostensione della propria istanza, disposta in altro giudizio. Il Comune, la controinteressata e l’interventore ad opponendum eccepivano l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e per mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., condividendo le eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti. Il Collegio ha evidenziato che la ricorrente è priva dell’interesse a dolersi di una procedura alla quale ha partecipato, lamentando tardivamente e per di più a proprio discapito la necessità di una nuova gara che allarghi la platea dei partecipanti.
In via assorbente, il TAR ha richiamato la mancata impugnazione degli atti presupposti, e in particolare la comunicazione del 30.9.2025, che costituiva un arresto procedimentale per la ricorrente e che avrebbe dovuto essere tempestivamente gravata. La società, avendo presentato istanza di concessione e accettato le regole della procedura, ha prestato acquiescenza alle determinazioni comunali, non potendo successivamente contestare scelte ormai cristallizzate.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ne ha rilevato l’infondatezza, osservando che la pretesa distinzione tra UMI “adiacenti” e “limitrofe” è priva di pregio, trattandosi di sinonimi. Il TAR ha precisato che l’art. 5, comma 3, delle NTA della Variante Spiagge consente l’accorpamento di più UMI solo ai fini urbanistici e dimensionali, e solo laddove queste riguardino concessioni di un medesimo soggetto: la concessione demaniale resta pertanto riferita alla singola UMI, con l’eventuale successivo accorpamento solo per finalità urbanistiche.
Il terzo motivo è stato altresì ritenuto infondato: l’ostensione dell’offerta della ricorrente, disposta nell’ambito del ricorso RG 651/2025, non era finalizzata a comprovare la migliore qualità dell’offerta concorrente, bensì a verificare la sussistenza di tempestive istanze concorrenti e la fondatezza delle valutazioni comunali circa l’inaccoglibilità del progetto unitario. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia.
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Nota della Redazione
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