Condono edilizio, onere di impugnare il diniego di riesame espresso (Cons. Stato n. 10079 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La nota con cui l’Amministrazione comunale nega il riesame della pratica di condono edilizio, escludendo determinate opere dalla sanatoria, ha natura provvedimentale e deve essere impugnata nel termine di decadenza. La sua mancata impugnazione rende l’esclusione delle opere un dato inoppugnabile, non più contestabile nel giudizio avente ad oggetto il diverso provvedimento di sanatoria. Ove la precedente sentenza abbia annullato l’ordine di demolizione per difetto di istruttoria, facendo salvo il successivo riesercizio del potere, il nuovo diniego, adottato all’esito di rinnovata istruttoria, non è affetto da nullità per elusione del giudicato ai sensi dell’art. 21 septies l. n. 241/1990, ma è al più illegittimo e va impugnato.

Il Fatto

La ricorrente, comproprietaria di locali al pianterreno e al piano interrato di uno stabile, ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha accordato la sanatoria edilizia straordinaria ai sensi della legge regionale toscana n. 53/2004 per il cambio di destinazione d’uso da commerciale ad abitativo. Lamentava che dalla sanatoria fossero rimasti esclusi il vano ripostiglio e i servizi igienici realizzati a corredo dell’unità immobiliare nel cortile interno.

Il TAR per la Toscana ha rigettato il ricorso con sentenza n. 1536/2020. La proprietaria ha proposto appello, deducendo l’error in iudicando, l’ingiustizia manifesta e la contraddittorietà della decisione, nella parte in cui il primo giudice aveva riconosciuto natura provvedimentale alla comunicazione comunale. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricostruito la vicenda: a fronte di una precedente pronuncia del TAR Toscana, che aveva annullato un ordine di demolizione per non essersi l’Amministrazione pronunciata sulla condonabilità dei manufatti, il Comune ha adottato un atto con cui ha negato il riesame della pratica, rilevando l’assenza nel fascicolo del modello relativo alla realizzazione dei manufatti e annunciando l’emissione di una nuova ordinanza di ripristino.

Il punto decisivo è processuale. Tale nota, rispondente o meno al contesto normativo di riferimento, non è stata impugnata. Ne deriva che l’esclusione dal condono dei vani costituisce ormai un dato non più soggetto a contestazione.

L’appellante ha sostenuto che, essendo decorsi i termini di cui all’art. 21-nonies l. n. 241/1990, l’Amministrazione non avrebbe potuto pronunciarsi su un oggetto già definito. La Corte ha replicato che l’assunto radicherebbe in astratto una supposta illegittimità della nota, ma un simile accertamento è precluso in sede di appello, essendo l’atto inoppugnabile per l’infruttuoso decorso del termine di impugnazione.

Quanto alla pretesa assenza di contenuto provvedimentale, il Collegio l’ha ritenuta smentita dalla lettura stessa dell’atto, che contiene una rinnovata valutazione dei presupposti fattuali e giuridici e un chiaro diniego di condono relativo alle opere, con l’annuncio dell’ordinanza di ripristino. Sussisteva quindi l’onere di impugnativa.

Infine, la Corte ha escluso la nullità per elusione del giudicato: la pronuncia precedente aveva annullato l’atto per difetto di istruttoria, facendo salvo il successivo riesercizio del potere. L’Amministrazione ha riesercitato tale potere all’esito di una rinnovata istruttoria, adottando una statuizione al più illegittima, ma non nulla. L’appello è stato pertanto rigettato, con nulla sulle spese per la mancata costituzione dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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