Quote latte: l’intimazione non riapre il prelievo ormai definitivo (TAR Lombardia n. 489 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’atto di intimazione di pagamento emesso dall’agente della riscossione non apre un nuovo spazio di contestazione dell’an e del quantum del prelievo supplementare già accertato con provvedimento amministrativo divenuto inoppugnabile. Il contrasto tra il provvedimento nazionale di accertamento e il diritto dell’Unione europea configura sempre annullabilità per violazione di legge, non nullità, con la conseguenza che il termine di decadenza di sessanta giorni non consente di rimettere in discussione, in sede esecutiva, l’accertamento non impugnato o caducato per perenzione. Il carattere definitivo di tale accertamento prevale sul principio di certezza del diritto e sulle sopravvenute sentenze della Corte di giustizia, salvo il potere di autotutela dell’amministrazione.

Il Fatto

La ricorrente, produttrice di latte vaccino assoggettata al regime europeo delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, impugna l’intimazione di pagamento notificata nel marzo 2024 dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con cui le viene chiesto il pagamento di oltre 457.000 euro a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione. L’atto si fonda su una cartella di pagamento regionale notificata nel febbraio 2009, riferita all’annata lattiera oggetto di contestazione.

La ricorrente contesta l’an e il quantum del prelievo sotto plurimi profili: difetto di motivazione sull’anno di riferimento, illegittimità della normativa nazionale rispetto al diritto dell’Unione, incertezza sui dati di produzione nazionale, omessa detrazione delle compensazioni con gli aiuti PAC e prescrizione del credito. AGEA si costituisce e chiede la reiezione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il ricorso. Sul primo motivo, relativo all’asserita incomprensibilità del presupposto, rileva che la discrasia tra l’anno indicato in cartella e la campagna effettiva dipende dal fatto che i ruoli regionali associano il debito all’anno di formazione del ruolo e non all’anno di inizio della campagna. La documentazione di AGEA conferma che l’importo corrisponde al debito per la campagna oggetto di causa, sicché non sussiste incertezza insuperabile sul debito.

Sul secondo e terzo motivo, il Tribunale osserva che l’impugnazione non ha ad oggetto l’atto di accertamento del prelievo, ma l’intimazione di pagamento, atto della fase esecutiva della riscossione. Le contestazioni che avrebbero dovuto essere rivolte alle presupposte cartelle non possono essere proposte per la prima volta contro l’intimazione. Tali profili sono coperti dal giudicato in rito formatosi a seguito del decreto con cui il TAR Lazio ha dichiarato la perenzione del ricorso proposto dal produttore per l’annullamento dei provvedimenti di compensazione nazionale.

Le sopravvenute sentenze della Corte di giustizia sull’incompatibilità della disciplina italiana delle quote latte non consentono di rimettere in discussione l’accertamento. Richiamando Cons. Stato n. 7609 del 2023, il Tribunale ribadisce che il contrasto dell’atto amministrativo con il diritto europeo integra annullabilità e non nullità, non rientrando tra le ipotesi tassative dell’art. 21-septies legge n. 241/1990. Ne deriva l’onere di impugnazione nel termine di decadenza di sessanta giorni, con salvezza del potere di autotutela doverosa.

Quanto ai dati di produzione nazionale, valorizzati attraverso un’ordinanza del giudice penale, il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui le indagini governative non scardinano il sistema delle quote latte né spostano sull’amministrazione l’onere di provare la veridicità dei dati. La censura sulle compensazioni PAC è infondata, risultando documentata la loro contabilizzazione. L’eccezione di prescrizione è respinta: si applica il termine decennale, con interruzione per la notificazione degli atti e sospensione durante i giudizi e i periodi previsti dalla legge. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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