Oneri esproprio PIP ripartibili pro quota tra assegnatari (Cons. Stato n. 6845 del 08.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune può legittimamente porre a carico di ciascun assegnatario di un lotto compreso in un piano degli insediamenti produttivi, pro quota, i maggiori oneri sostenuti per l’acquisizione di tutte le aree ricomprese nel medesimo piano, purché i relativi costi siano definitivamente determinati ed effettivamente sostenuti. L’art. 35, dodicesimo comma, legge n. 865/1971, nel testo risultante dalle modifiche della legge n. 662/1996, va interpretato nel senso che i corrispettivi di cessione devono, nel loro insieme, garantire la copertura delle spese riferite alle aree comprese in ciascun piano, con salvezza del principio del pareggio economico. La clausola convenzionale che estende il conguaglio ai maggiori costi dei “suoli ricadenti nel P.I.P.” non è nulla per contrarietà a norme imperative ed è anzi conforme alla disciplina primaria. Il termine di prescrizione del credito comunale decorre dal momento in cui l’Amministrazione acquisisce piena contezza del costo effettivo di acquisizione delle aree.

Il Fatto

Un Comune ha approvato con deliberazione consiliare un piano degli insediamenti produttivi e, con convenzione stipulata per atto notarile, ha ceduto e contestualmente riassegnato a una società un lotto già di proprietà di quest’ultima, dietro pagamento del corrispettivo e degli oneri di urbanizzazione. All’esito dei contenziosi sull’esproprio delle aree del piano, la Giunta comunale ha accertato un maggior onere complessivo di oltre quattro milioni di euro e lo ha ripartito tra tutti gli assegnatari, in proporzione all’estensione dei lotti, quantificando in circa trentaseimila euro la somma a carico della società.

La società ha impugnato la deliberazione e la successiva nota di richiesta, contestando la c.d. spalmatura degli oneri e sostenendo che il rimborso potesse riferirsi solo ai costi dell’area oggetto della propria convenzione. Il TAR Puglia ha accolto il ricorso, ritenendo che l’art. 16 del regolamento comunale limitasse l’obbligo di conguaglio al solo assegnatario il cui lotto avesse visto lievitare il costo di espropriazione, rilevando l’intervenuta prescrizione decennale. Il Comune ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge i primi due motivi, confermando la lesività e l’immediata impugnabilità della deliberazione giuntale, che esaurisce ogni spazio discrezionale e determina le somme dovute, e la tempestività del ricorso, decorrendo il termine dalla comunicazione individuale e non dalla pubblicazione sull’albo pretorio.

Nel merito, la Sezione ricostruisce il quadro normativo dell’art. 27 e dell’art. 35 della legge n. 865/1971, come modificato dalla legge n. 662/1996. Il criterio di copertura dei costi è ora riferito alle “aree comprese in ciascun piano approvato” e non alla singola area. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, il Consiglio di Stato afferma che l’art. 35 citato ha natura imperativa, integrando automaticamente il contenuto delle convenzioni ai sensi dell’art. 1339 cod. civ., con la conseguenza che le clausole difformi sono nulle e sostituite di diritto, senza travolgere l’intero contratto.

Il Collegio dichiara di aderire all’orientamento della Sezione che ammette la ripartizione degli oneri tra tutti gli assegnatari, in coerenza con il dato letterale e con la funzione perequativa del piano, evitando che assegnatari di lotti contigui sopportino oneri radicalmente diversi per la sola propensione al contenzioso di un proprietario espropriato.

Quanto alla clausola dell’art. 4 della convenzione, che estende l’obbligo di conguaglio ai suoli ricadenti nel P.I.P., la Corte la reputa conforme alla disciplina primaria e la interpreta secondo il principio di conservazione degli atti di cui all’art. 1367 cod. civ., poiché, essendo il lotto ceduto volontariamente, il riferimento alla sola area assegnata sarebbe privo di portata applicativa.

Infine, la prescrizione decorre dal momento in cui l’ultima controversia sull’indennità è definita: nella specie la richiesta è intervenuta prima della scadenza del termine. L’appello è accolto e il ricorso di primo grado respinto, con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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