Esecuzione delle sentenze della Carta del docente e pagamento in conto sospeso (TAR Lombardia n. 490 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm., l’obbligo dell’Amministrazione di eseguire la sentenza del giudice del lavoro che riconosce la Carta elettronica del docente non è impedito dalla mancanza di disponibilità nei pertinenti capitoli di bilancio, dovendosi ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, legge n. 669/1996. Le norme di bilancio operano quali vincoli a efficacia meramente interna e non possono ostacolare la soddisfazione del creditore. È tardiva, e in quanto tale inidonea a fondare la decisione, la comunicazione dell’avvenuto adempimento depositata successivamente alla camera di consiglio e alla trattenuta in decisione, ove l’accredito sia solo affermato e non documentato.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito innanzi al TAR Lombardia, ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 327/2024 del Tribunale di Brescia, Sez. Lavoro, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, condannando il Ministero a consentire la generazione dei buoni spesa.
Notificata la sentenza il 22 marzo 2024, il ricorrente ha chiesto via PEC l’esecuzione nel maggio 2024, senza ottenere alcun riscontro. Il Ministero si è costituito con atto meramente formale. Dopo la camera di consiglio del 21 gennaio 2026, l’Ufficio Scolastico Regionale ha depositato comunicazione con cui ha affermato l’avvenuto accredito.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio rileva l’evidente tardività della produzione dell’Ufficio Scolastico Regionale, avvenuta dopo la camera di consiglio e la trattenuta in decisione. La dichiarazione di adempimento, essendo tardiva, non può essere presa in considerazione. In essa il credito è solo affermato, senza prova documentale. Trattandosi di allegazione di parte, non sussistono i presupposti per riattivare il contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm.
Nel merito il ricorso è fondato. La sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato, come da attestazione di Cancelleria del 2 aprile 2025. Risulta ampiamente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996: la sentenza è stata notificata il 22 marzo 2024, il ricorso il 15 aprile 2025.
Il Collegio ricorda che, a seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022, l’art. 475 cod. proc. civ. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente la copia conforme all’originale. Sono quindi soddisfatte le condizioni degli art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Non essendo contestato il perdurante inadempimento, il ricorso è accolto, con condanna del Ministero a dare completa esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione. In caso di persistente inadempimento è nominato un commissario ad acta nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti e funzionari competenti.
Il commissario dovrà procedere al pagamento anche ricorrendo, in caso di non capienza dei capitoli, all’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, legge n. 669/1996. La giurisprudenza amministrativa (TAR Lecce n. 808/2019, TAR Roma n. 3062/2015, TAR Catanzaro n. 858/2013, TAR Pescara n. 489/2022, TAR Bari n. 1560/2021) ha chiarito che le norme di bilancio sono vincoli a efficacia meramente interna e non possono ostacolare la soddisfazione del creditore. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura debitrice, non si liquida alcun compenso al commissario. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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