Responsabilità dell’economo e mancata parifica dei conti giudiziali (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 486 del 24.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di resa del conto, i conti giudiziali che non siano stati parificati e che risultino privi della documentazione giustificativa delle poste contabili sono irregolari e non possono essere ammessi a discarico. Da tale mancata ammissione consegue la condanna dell’agente contabile al riversamento del debito accertato, oltre interessi legali. La mancata costituzione in giudizio dell’agente contabile, regolarmente notiziato del decreto di fissazione dell’udienza e della relazione del giudice designato, ne determina la contumacia e preclude ogni giustificazione del mancato riversamento.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un esposto che segnalava una non corretta gestione della cassa economale di un ente regionale e un prelevamento diretto di somme. La Procura regionale promuoveva quindi la resa del conto per le gestioni economali relative a più annualità comprese tra il 2005 e il 2014.
Esperiti gli adempimenti istruttori e la compilazione d’ufficio dei conti, il magistrato designato ha chiesto la fissazione dell’udienza per la declaratoria di irregolarità delle gestioni e la condanna dell’agente contabile al riversamento del debito, quantificato in € 89.451,21. L’agente contabile, pur regolarmente notiziato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio è stato chiamato a pronunciarsi sulla regolarità di nove conti giudiziali e sulla responsabilità dell’agente contabile incaricato della gestione economale. In via pregiudiziale, la Corte ha dichiarato la contumacia dell’agente, rilevando che il decreto di fissazione d’udienza e la relazione del giudice designato gli erano stati regolarmente notificati dall’Amministrazione, come prescrive l’art. 147, comma 4, c.g.c.
Nel merito, i conti sono risultati inidonei, per forma e contenuto, a rappresentare i risultati della gestione contabile. Essi non erano stati parificati e presentavano inadempienze formali e sostanziali: mancava il conto relativo a un’annualità, non erano indicati anticipi di cassa e saldi finali né i versamenti in tesoreria, non erano prodotte le richieste di spesa dell’economo e le relative autorizzazioni, e solo per alcune spese esistevano i giustificativi.
La Corte ha altresì rilevato ulteriori anomalie: determines riferite ad annualità diverse da quelle dei conti che le contenevano, numerosi mandati con causale generica di “Rimborso spese economali” e incongruenze tra le tipologie di spesa indicate nelle determine di impegno e quelle dei mandati. Il revisore esterno incaricato aveva confermato che solo in minima parte la spesa risultava correttamente giustificata.
Da qui la conclusione: emergere il mancato riversamento della somma di € 89.451,21, per il quale non è stata fornita alcuna giustificazione, anche in ragione della contumacia dell’agente. I conti sono stati pertanto dichiarati irregolari e non ammessi a discarico, con conseguente condanna al pagamento dell’importo accertato, oltre interessi legali. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a cura della Segreteria con separata nota ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c.
Nota della Redazione
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