Pensione di inabilità per il pubblico dipendente inidoneo al servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 56 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il pubblico dipendente cessato dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, che versi in condizioni di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, ha diritto alla pensione di inabilità disciplinata dall’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995. Il diritto presuppone il possesso dei requisiti contributivi richiesti per la pensione di inabilità dell’art. 2, legge n. 222/1984, accertati dalla Commissione medica di verifica. Il beneficio spetta anche quando il titolo formale della cessazione del rapporto sia riconducibile ad altra causa, purché la situazione sanitaria avrebbe comunque imposto l’interruzione del rapporto per impossibilità di adibire il lavoratore a qualsiasi proficuo lavoro. Accertata la sussistenza dei requisiti, il silenzio serbato dall’INPS sulla domanda amministrativa è ingiustificato e la prestazione va liquidata con decorrenza dal mese successivo alla domanda stessa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il Fatto
La ricorrente, già docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, veniva riconosciuta invalida civile con diritto alla pensione di invalidità civile e all’indennità di accompagnamento a decorrere dal 20/11/2023. Inoltrava quindi, il 31/07/2024, domanda di pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995 alla sede INPS competente.
Il 9/12/2024 la Commissione di Verifica per i Dipendenti pubblici la riconosceva permanentemente inidonea in modo assoluto al servizio pubblico, ex art. 55-octies d.lgs. n. 165/2001, e a proficuo lavoro, nonché affetta da assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il 28/02/2025 presentava domanda di pensione di inabilità al Fondo INPS Gestione Pubblica, senza ricevere alcun riscontro, neppure a seguito di ricorso avverso il silenzio. Di qui il ricorso, cui l’INPS resisteva deducendo che la prestazione era in corso di definizione.
La Motivazione della Corte
Il giudizio ha per oggetto il riconoscimento della pensione di inabilità sulla base dell’accertamento compiuto dalla Commissione medica di verifica di Torino in data 9/12/2024. La Corte richiama l’art. 2, comma 1, legge n. 222/1984, che definisce inabile l’assicurato il quale, per infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, e l’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, che per i dipendenti pubblici cessati dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio prevede una pensione calcolata in misura pari a quella spettante al compimento dei limiti di età, con il limite di anzianità utile di quarant’anni e dell’ottanta per cento della base pensionabile.
Il collegio rileva che è pacifico e incontestato il possesso dei requisiti legittimanti, attestato dall’accertamento della Commissione medica di verifica, che ha riconosciuto la ricorrente inidonea in modo assoluto al servizio e affetta da impossibilità permanente a qualsiasi attività lavorativa. Altrettanto incontestata è la posizione assicurativa della medesima all’epoca del riconoscimento, con almeno cinque anni di anzianità contributiva, ex art. 2 d.m. n. 187/1997.
La Corte richiama quindi il principio secondo cui, laddove la situazione sanitaria avrebbe comunque portato all’interruzione del rapporto lavorativo per impossibilità dell’amministrazione di adibire il lavoratore a qualsiasi proficuo lavoro, il beneficio deve essere riconosciuto anche se il titolo formale della cessazione sia individuale in altre cause, come la risoluzione consensuale o la morte (Corte dei conti, Sez. giur. Puglia, n. 629/2022 e n. 765/2019; Sez. I App., n. 242/2016).
Su queste basi il collegio qualifica come ingiustificato il silenzio serbato dall’INPS e riconosce il diritto alla pensione di inabilità con decorrenza dal mese successivo alla domanda amministrativa, quindi da marzo 2025, con i ratei arretrati, gli interessi legali e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria secondo gli indici FOI/ISTAT, ai sensi dell’art. 167, comma 3, d.lgs. n. 174/2016. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.