Quote Tarsu/Tia alla Provincia solo sull’effettivo riscosso dal Comune (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 158 del 12.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La quota della Tarsu/Tia di spettanza provinciale deve essere calcolata esclusivamente sull’effettivo riscosso dal Comune. Dalla disciplina di cui all’art. 11, commi 5-bis e 5-ter, d.l. n. 195/2009, convertito con modificazioni dalla l. n. 26/2010, non è dato ricavare a carico dell’Ente comunale alcun obbligo di riversare alla Provincia importi non incassati. L’onere del non riscosso non può essere posto a carico del Comune in assenza di profili di responsabilità. La controversia tra i due Enti pubblici in ordine ai reciproci rapporti di dare e avere afferisce alla materia della contabilità pubblica e rientra nella giurisdizione della Corte dei conti, radicandosi nella forma del giudizio ad istanza di parte ex art. 172, comma 1, lett. d), c.g.c.
Il Fatto
Il Comune ricorrente ha impugnato davanti alla Corte dei conti l’ingiunzione con cui la Provincia, ai sensi dell’art. 2, r.d. n. 639/1910, ha rivendicato il versamento di quote Tarsu/Tia di pretesa spettanza provinciale per il triennio 2010-2012, per un importo complessivo con interessi di oltre un milione di euro. Sulla base di quel titolo la Provincia aveva avviato un pignoramento presso il tesoriere dell’Ente comunale, con contestuale opposizione all’esecuzione proposta dal Comune davanti al giudice civile.
Nel merito il ricorrente ha contestato l’esistenza e, in subordine, la misura del debito, deducendo di avere riversato alla Provincia gli importi effettivamente riscossi per ruolo, e non potendo l’obbligo di versamento estendersi alle somme non introitate dai contribuenti. La Provincia non si è costituita. La Procura erariale ha chiesto il rigetto, sul presupposto della mancata prova dei fatti estintivi o invalidanti del credito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente affermato la sussistenza della giurisdizione contabile. L’art. 103, comma 2, Cost. attribuisce alla Corte dei conti la cognizione nelle materie di contabilità pubblica, tra cui rientrano i giudizi tra pubbliche amministrazioni orientati alla verifica dei reciproci rapporti di dare e avere e del risultato finale. Il riferimento è alle controversie riguardanti la corretta gestione del denaro pubblico.
La fattispecie non è inquadrabile né nel giudizio di responsabilità amministrativo-erariale, né nel giudizio di conto. Essa è riferibile alla disciplina degli artt. 172 e ss. c.g.c., cioè ai giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica, categoria aperta, non necessariamente tipizzata, che riguarda gli obblighi e la responsabilità di gestione di denaro pubblico da parte di soggetti pubblici. A tal fine rilevano le caratteristiche complessive del rapporto e gli interessi pubblici sottesi.
Nel caso concreto l’azione impositiva della Provincia è diretta al recupero delle quote Tarsu/Tia a fronte dell’asserita violazione, da parte del Comune, degli obblighi di versamento; il Comune agisce invece per l’annullamento del provvedimento, sostenendo l’esatto adempimento. Sussistono pertanto i requisiti di radicamento della giurisdizione contabile.
Passando al merito, la Corte ha ricostruito la ripartizione di competenze nel ciclo dei rifiuti in Campania. L’art. 8 l.r. Campania n. 4/2007 attribuiva alle Province l’organizzazione, l’affidamento e il controllo del servizio; il d.l. n. 195/2009, convertito dalla l. n. 26/2010, ha assegnato in via transitoria ai Comuni, fino al 31.12.2012, le sole attività di raccolta, spazzamento, trasporto e smaltimento inerenti alla raccolta differenziata. L’art. 11, comma 5-bis, ha previsto che Tarsu e Tia fossero calcolate dai Comuni su due distinti costi, uno elaborato dalle Province e uno dai Comuni. Il comma 5-ter ha stabilito che i soggetti incaricati della riscossione emettano un unico titolo di pagamento con le causali degli importi dovuti ai due Enti e trasferiscano gli incassi su due conti distinti.
Il Comune ha formato e approvato i ruoli con indicazione separata degli importi da riversare alla Provincia, adempiendo agli obblighi richiamati. La contestazione riguarda il solo mancato versamento delle quote provinciali: la Provincia ritiene di avere diritto agli importi a prescindere dall’effettivo incasso. Il Collegio ha ritenuto che la quota di spettanza provinciale debba calcolarsi esclusivamente sull’effettivo riscosso, non potendo l’onere del non riscosso gravare sull’Ente comunale in assenza di profili di responsabilità. Dalla documentazione in atti emerge l’integrale soddisfazione del credito dedotto con l’ingiunzione opposta. Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento dell’ingiunzione e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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