Imposta di soggiorno non versata: danno erariale e giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 49 del 12.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore di struttura ricettiva che riscuote l’imposta di soggiorno dai clienti e non la riversa al Comune commette illecito erariale, con radicamento della giurisdizione della Corte dei conti. Le somme riscosse hanno natura pubblica e il gestore le incassa per conto e nell’interesse dell’Ente impositore, inserendosi in un rapporto di servizio funzionale alla potestà impositiva, distinto dall’obbligazione tributaria. Sussiste la responsabilità solidale tra la società e il suo amministratore unico e legale rappresentante in ragione del rapporto di immedesimazione organica. Quanto all’elemento soggettivo, la difformità macroscopica tra condotta tenuta e condotta dovuta, unita alla chiarezza del regolamento comunale e alla piena disponibilità dei dati, integra il dolo.
Il Fatto
Il Procuratore regionale ha citato in giudizio una società di gestione alberghiera e il suo legale rappresentante, chiedendo la condanna solidale al risarcimento del danno in favore del Comune di Rimini. Il pregiudizio contestato consiste nell’omesso versamento dell’imposta di soggiorno riscossa dai clienti di due strutture alberghiere per l’intero anno 2022.
Il Comune aveva notificato due avvisi di accertamento, rispettivamente di euro 7.600,00 e di euro 3.591,00, per un totale di euro 11.191,00. L’imposta dovuta era stata determinata incrociando le dichiarazioni trimestrali presentate dal gestore con i dati delle presenze comunicati al Ministero dell’Interno. Le richieste di pagamento per l’intero importo erano rimaste ineseguite. I convenuti, pur raggiunti dall’invito a dedurre, non si sono costituiti in giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato la contumacia dei convenuti, ricorrendo le condizioni di legge. Nel merito, ha ritenuto la domanda pienamente fondata, qualificando la condotta omissiva come illecito amministrativo causativo di un pregiudizio al Comune, quantificabile nella somma incassata dal gestore e non riversata.
Il percorso argomentativo muove dall’art. 4, co. 1, d.lgs. n. 23/2011, che attribuisce ai Comuni la facoltà di istituire e disciplinare con proprio regolamento la riscossione e il riversamento dell’imposta di soggiorno. Il regolamento del Comune di Rimini, approvato con deliberazione consiliare, pone il gestore della struttura come responsabile del pagamento, con diritto di rivalsa, e degli adempimenti strumentali alla riscossione, imponendogli il riversamento delle somme entro il sedicesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre e la presentazione della dichiarazione periodica.
Da qui la qualificazione centrale: le somme riscosse hanno natura pubblica e sono di proprietà dell’Ente territoriale, mentre il gestore le incassa per conto e nell’interesse del Comune. Si instaura così un rapporto di servizio, con obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento che costituiscono attività accessorie e funzionali alla potestà impositiva, da tenere distinti dall’obbligazione tributaria. La Corte richiama sul punto la Corte dei conti, Sez. Seconda centrale d’appello, sent. n. 34/2024 e la sent. n. 109/2024, affermando che l’omesso versamento costituisce illecito erariale con radicamento della giurisdizione contabile.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha ravvisato il dolo in capo all’amministratore unico e legale rappresentante. Depongono in tal senso la macroscopica difformità tra condotta standard richiesta e condotta seguita, la chiarezza e inequivocabilità del regolamento comunale e la piena disponibilità dei dati relativi all’imposta dovuta, essendo le dichiarazioni trimestrali regolarmente presentate. Infine, la Corte ha affermato la responsabilità solidale tra società e amministratore in forza del rapporto di immedesimazione organica, richiamando la Sez. giur. reg. Emilia-Romagna, sent. n. 26/2024, e ha condannato i convenuti al pagamento in solido di euro 11.191,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e delle spese di giustizia.
Nota della Redazione
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