Ruolo d’Onore e benefici vittime terrorismo senza incrementi speranza di vita (Corte dei Conti Sez. II App. n. 17 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Per i militari iscritti nel Ruolo d’Onore e richiamati in servizio ai sensi dell’art. 806 cod. ord. mil., l’età pensionabile — e dunque il “periodo massimo pensionabile” richiesto dall’art. 4, comma 2-bis, legge n. 206/2004 per accedere al trattamento privilegiato in favore delle vittime del terrorismo — coincide inderogabilmente con il limite d’età previsto per il grado, senza che possano trovare applicazione gli incrementi connessi all’aspettativa di vita. Il permanere in servizio oltre tale limite è precluso; il militare è posto forzatamente in congedo al suo superamento. Ne consegue che la normativa generale sugli aumenti dell’età pensionabile, recata dall’art. 22-ter d.l. n. 78/2009 in combinato disposto con l’art. 12, comma 12-bis, d.l. n. 78/2010, non opera nei confronti di tale peculiare categoria, la cui disciplina speciale non tollera l’innalzamento del limite ordinamentale. Diversamente opinando, la norma speciale resterebbe priva di effettiva possibilità applicativa.
Il Fatto
Un ufficiale, Generale di Corpo d’Armata del Ruolo d’Onore, vittima di atto terroristico con invalidità permanente pari al 100 per cento della capacità lavorativa, era stato collocato in congedo assoluto e successivamente richiamato in servizio, con funzioni di docenza, fino al novembre 2016. Al momento della cessazione rivendicava i benefici della legge n. 206/2004, in particolare la pensione diretta parametrata all’ultima retribuzione percepita.
La Sezione giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia, in sede di rinvio, aveva rigettato la domanda perché l’interessato non avrebbe raggiunto il “periodo massimo pensionabile“, inteso come limite ordinamentale di 63 anni incrementato di sette mesi per la speranza di vita. La Sezione territoriale aveva inoltre escluso l’applicabilità della deroga sugli invalidi prevista dall’art. 1, comma 8, legge n. 503/1992, ritenendola confinata all’assicurazione generale obbligatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio d’appello affronta in via preliminare l’eccezione di violazione del giudicato recato dalla sentenza n. 416/2023 della Sezione III: essa non ha pregio, perché quella decisione ha demandato al giudice del rinvio l’accertamento sulla sussistenza del diritto ai benefici, senza prendere posizione sull’operatività degli incrementi per aspettativa di vita, questione inscindibilmente connessa.
Nel merito, la Corte individua il nucleo giuridico nella riconduzione dell’espressione “periodo massimo pensionabile” all’età anagrafica richiesta per l’accesso al trattamento. Il punto dirimente sta nel regime dettato per la peculiare categoria, ricavato dalla lettura coordinata degli artt. 804 e 806 cod. ord. mil. e dell’art. 925 cod. ord. mil.: per gli ufficiali iscritti nel Ruolo d’Onore e richiamati in servizio, il limite d’età inderogabile è quello del grado, pari a 63 anni per il Generale di Corpo d’Armata.
Il Collegio osserva che il provvedimento di richiamo ministeriale indicava espressamente la permanenza “sino al raggiungimento del limite d’età previsto per il grado”. Oltre tale soglia il permanere in servizio è inibito: il militare è collocato forzatamente in congedo, come avvenuto nella specie con il provvedimento del novembre 2016.
Da ciò discende l’inapplicabilità degli aumenti per speranza di vita. Il ragionamento si fonda anche su un argomento sistematico: ammettere l’innalzamento del limite renderebbe la norma speciale sostanzialmente inattuabile per i militari del Ruolo d’Onore, che non potendo restare in servizio non potrebbero mai conseguire il “periodo massimo pensionabile” così inteso.
Accertato che l’appellante aveva raggiunto il limite anagrafico di 63 anni, l’appello è accolto. Sono respinte, invece, le ulteriori pretese, estranee al perimetro del giudizio di rinvio. Il trattamento decorre dal 26 novembre 2016, con revoca della pensione contributiva liquidata dal 2020 e sulla differenze spettano interessi e rivalutazione ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c.
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Nota della Redazione
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