Raddoppio dei termini e controllo giudiziale della denuncia penale (Cass. civ. Sez. V n. 8181 del 28.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di raddoppio dei termini di accertamento, per i periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2016 e per gli avvisi non ancora notificati alla data di entrata in vigore della disciplina transitoria, trova applicazione l’art. 1, comma 132, l. n. 208/2015. In tale quadro il raddoppio opera per il solo fatto che la denuncia penale sia stata presentata o trasmessa entro la scadenza ordinaria del termine non raddoppiato. Ne consegue che il giudice tributario non può sindacare la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia né valutare la strumentalità dell’inoltro tardivo, poiché l’effetto premiale è ricollegato dalla legge al solo dato temporale della comunicazione della notitia criminis. Resta fermo che per gli avvisi già notificati alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 128/2015 si applica la previgente disciplina, con raddoppio svincolato dalla formale notizia di reato.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento per II.DD. e IVA del periodo d’imposta 2009, emesso dall’Amministrazione finanziaria nei confronti di una società contribuente. Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso della società, ritenendo non maturata la decadenza dal potere di accertamento in ragione del raddoppio dei termini, a fronte della denuncia inoltrata alla Procura della Repubblica per il reato di fatture inesistenti.
La Commissione tributaria regionale, in riforma della decisione, ha accolto l’appello della contribuente. Il giudice d’appello ha valorizzato il fatto che la notizia di reato era stata inoltrata l’ultimo giorno utile, unitamente al previo accertamento di costi sostenuti per l’attività di elaborazione dati contabili, desumendone l’insussistenza dell’obbligo di denuncia e comunque la strumentalità della presentazione, con conseguente decadenza dell’Amministrazione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa che, fino all’entrata in vigore del d.lgs. n. 128/2015, i termini di accertamento previsti dall’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 per l’IRPEF e dall’art. 57 del d.P.R. n. 633/1972 per l’IVA erano raddoppiati sulla base della sola sussistenza astratta dei presupposti dell’obbligo di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen., secondo la Corte costituzionale n. 247 del 2011.
Sul punto sono intervenute due discipline transitorie. Il d.lgs. n. 128/2015 ha fatto salva la previgente normativa per gli accertamenti notificati entro il 2 settembre 2015. La legge n. 208/2015 ha poi espunto la previsione del raddoppio per il futuro e, all’art. 1, comma 132, ha stabilito che per i periodi d’imposta precedenti il raddoppio opera solo se la denuncia sia presentata o trasmessa entro la scadenza ordinaria dei termini.
La Corte individua così una decisiva divaricazione. Per gli avvisi relativi a periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2016 e non ancora notificati si applica il comma 132, con termine ragguagliato alla data di comunicazione della notitia criminis. Per gli avvisi già notificati si applica invece l’art. 2 del d.lgs. n. 128/2015, con raddoppio indipendente dalla formale notizia di reato, come confermato da Cass. n. 16728/2016 e Cass. n. 33793/2019.
Nel caso concreto l’avviso risulta notificato il 30.8.2016 per l’anno 2009, sicché opera la prima ipotesi e rileva la tempestiva comunicazione della denuncia avvenuta il 30.12.2014. Diviene perciò incongrua la motivazione del giudice d’appello sull’assenza dei presupposti e sulla strumentalità della denuncia: nell’ambito della norma transitoria il controllo del giudice tributario non è più consentito, perché l’effetto del raddoppio è ricollegato dalla legge al solo inoltro della denuncia prima della scadenza originaria. La sentenza è dunque cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per l’esame delle ulteriori questioni assorbite e per la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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