Termine semestrale per impugnare e onere di vigilanza della parte costituita (Cass. civ. Sez. 5 n. 8976 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza della corte di giustizia tributaria, non notificata, è impugnabile nel termine semestrale di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c., che decorre dal giorno del deposito della sentenza stessa, indipendentemente dall’eventuale omissione della comunicazione del dispositivo da parte della segreteria. L’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 non incide sulla decorrenza del termine per impugnare. La parte costituita ha l’onere di attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa, tra cui il deposito della sentenza, dal quale inizia comunque a decorrere il termine lungo per impugnare. La sospensione dei termini di impugnazione prevista dall’art. 1, comma 199, legge n. 197 del 2022 non si applica ai termini che scadono successivamente al 31 ottobre 2023.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava alla società contribuente un avviso di accertamento con cui determinava maggiori imponibili ai fini Irap e Iva per l’anno d’imposta 2006, sulla base di maggiori ricavi non fatturati, conseguiti nell’ambito di un contratto di permuta.
La società impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, la quale respingeva il ricorso, qualificando il negozio come permuta. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado confermava la decisione. Avverso tale sentenza, la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi e illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva, a prescindere dall’esame dei singoli motivi, che il ricorso è inammissibile per intervenuta tardività.
La sentenza impugnata, non notificata, era stata pubblicata il 4 aprile 2023. Il termine semestrale per la proposizione del ricorso per cassazione, considerata la sospensione feriale, scadeva il 6 novembre 2023. Nel caso di specie, la Corte esclude l’applicabilità della sospensione di undici mesi dei termini di impugnazione prevista dall’art. 1, comma 199, legge n. 197 del 2022, in quanto essa riguarda esclusivamente i termini che scadono tra la data di entrata in vigore della legge e il 31 ottobre 2023.
Il ricorso risultava notificato telematicamente l’8 novembre 2023, successivamente alla scadenza del termine, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione.
La Corte precisa, inoltre, che la circostanza addotta dalla società ricorrente, secondo cui la sentenza sarebbe stata comunicata solo in data successiva al deposito, è inidonea a spostare il dies a quo del termine per impugnare. L’obbligo di comunicazione del dispositivo, previsto dall’art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, non ha riflessi sulla decorrenza del termine lungo, gravando sulla parte costituita l’onere di attivarsi per verificare il compimento di attività processuali a sua insaputa, come il deposito della sentenza. La Corte richiama il principio affermato da Cass. n. 36369/2023 e Cass. n. 3057/2025.
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Nota della Redazione
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