Inammissibile il ricorso che censura l’accertamento negativo dei fatti (Cass. civ. Sez. I n. 8182 del 28.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione non può censurare l’accertamento negativo dei fatti posto a fondamento della domanda, trattandosi di valutazione riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità. Il giudizio sulla superfluità o genericità della prova testimoniale e sull’ordine di esibizione è parimenti insindacabile, salvo che si fondi su erronei principi giuridici o su palesi incongruenze logiche. La soccombenza va apprezzata con riguardo all’esito finale dell’intero processo, non separando le singole fasi. La censura sulla liquidazione unitaria e indistinta delle spese è inammissibile per genericità quando non si prospetta il superamento dei massimi tariffari.
Il Fatto
Un’associazione professionale di avvocati impugnò l’ammissione al passivo del fallimento di una società del credito insinuato da una banca, per oltre un milione di euro, derivante da finanziamenti concessi alla società poi fallita. A sostegno dell’impugnazione l’associazione prospettò che la banca avesse provocato danni alla società finanziata, non mantenendo gli impegni assunti per un finanziamento maggiore, recedendo dalle aperture di credito, applicando interessi usurari ed effettuando prelievi non richiesti.
Il primo giudice dichiarò l’impugnazione inammissibile perché tardiva; il decreto fu cassato con rinvio e il giudice del rinvio la rigettò nel merito. L’associazione ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi; la banca si è difesa con controricorso, mentre il fallimento è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 1362 cod. civ., dell’art. 1381 cod. civ. e degli artt. 244 e 210 cod. proc. civ., dolendosi dell’attribuita carente allegazione del danno, del mancato esame della violazione della promessa del fatto del terzo e del rigetto delle prove testimoniali e dell’ordine di esibizione. La Corte lo ha dichiarato inammissibile, rilevando il cumulo disordinato di censure e di parametri normativi e la sostanziale contestazione dell’accertamento di fatto.
Il Collegio ha ribadito che l’accertamento negativo dei fatti è di per sé insindacabile in cassazione. Quanto alla mancata ammissione dei mezzi istruttori, il giudizio di superfluità o genericità è censurabile solo se basato su erronei principi giuridici o su palesi incongruenze logiche; nel caso di specie i principi applicati risultano corretti, non essendo ammissibile la prova testimoniale se non dedotta con specifica indicazione dei fatti, né l’ordine di esibizione senza specifica indicazione del documento.
Il secondo motivo lamentava la violazione degli artt. 1815, comma 2, cod. civ. e 644 cod. pen. in tema di usura. La Corte lo ha ritenuto inammissibile, perché il giudice di merito non ha negato solo il presupposto dell’usura in concreto, ma l’usura tout court, e ha escluso la prova del fatto principale e l’ammissibilità delle prove generiche.
Il terzo motivo, sui prelievi per giroconto, è stato dichiarato inammissibile: il giudice ha accertato in fatto che uno dei prelievi era stato effettuato per trasferire fondi su un altro conto della stessa società, e per gli altri ha escluso la prova della riferibilità dei conti alla società fallita.
Il quarto motivo censurava la liquidazione delle spese in unica somma. La Corte ha chiarito che la soccombenza si valuta sull’esito finale dell’intero processo e che la censura è inammissibile per genericità, non essendo prospettato il superamento dei massimi tariffari. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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